Legge regionale 02 settembre 1991, n. 39 - TESTO VIGENTE dal 29/04/1994

Interventi finanziari per la realizzazione di investimenti pubblici previsti da accordi di programma tra Regione ed Enti locali.
Art. 2
1. Allo scopo di promuovere la predisposizione di programmi di investimenti pubblici volti a realizzare obiettivi di riequilibrio e riassetto di ambiti specifici del territorio regionale e suscettibili di essere assunti a riferimento per la stipula di intese programmatiche tra Regione ed Enti locali, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti straordinari, da erogarsi in via anticipata, per:
a) la redazione di studi di fattibilità e di progetti di massima di piani ed opere aventi ad oggetto la ristrutturazione della rete viaria di supporto alla viabilità di grande comunicazione, nonché il potenziamento e l'adeguamento delle infrastrutture a servizio dei conglomerati urbani e delle aree di insediamento produttivo;
b) la progettazione di strumenti di pianificazione urbanistica per il riassetto delle aree a maggiore concentrazione urbana.

2. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera a), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico- economico degli interventi.
3. La concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, lettera b), è subordinata alla presentazione da parte delle Province di un piano tecnico- economico degli interventi nonché alla stipulazione di un'intesa programmatica, ai sensi dell'articolo 10, commi 4 e 5, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, tra le Province ed i Comuni e gli Enti interessati, che preveda l'impegno da parte dei medesimi ad utilizzare i risultati dell'attività svolta dalle Province ai fini dell'adeguamento delle previsioni urbanistiche recate dagli strumenti pianificatori di rispettiva competenza.
4. I termini e le modalità di rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 sono stabiliti dal decreto di concessione.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/1994
2 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 8, L. R. 22/2010