Legge regionale 22 agosto 1991, n. 34 - TESTO VIGENTE dal 11/11/2017

Primo provvedimento per l' attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 19 recante norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
1. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata, ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice civile, a costituire il << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >>, con sede a Gorizia.
2. Ai sensi dell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991, sono soci fondatori del Centro di cui al comma 1 la Regione Friuli - Venezia Giulia, la Regione Veneto e l' Istituto per il commercio con l' estero.
3. La partecipazione della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia al Centro di cui al comma 1 può avvenire a condizione che l' atto costitutivo e lo statuto del Centro:
a) riservino all' Istituto per il commercio con l' estero, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia ed alla Regione Veneto la nomina della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione, ivi compreso il Presidente;
b) riservino la designazione dei cinque componenti del collegio dei revisori dei conti, rispettivamente, al Ministro per il commercio con l' estero, al Ministro del tesoro, alla Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, alla Regione Veneto ed all' assemblea dei soci;
c) prevedano la possibilità di adesione al Centro dei soggetti indicati nell' articolo 2, comma 9, della legge n. 19/1991 ed altresì della Regione Trentino - Alto Adige, delle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonché di enti, istituzioni ed associazioni e di altri soggetti pubblici o privati che possano positivamente concorrere all' attività del Centro medesimo.

5. Per le finalità previste dal comma 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma complessiva di lire 9 miliardi. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 9 miliardi, suddivisa in ragione di lire 4 miliardi per l' anno 1991, lire 3 miliardi per l' anno 1992 e lire 2 miliardi per l' anno 1993.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991/1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito, alla Rubrica n. 7 - programma 3.5.1. - spese di investimento - Categoria 2.5. - Sezione X - il capitolo 1568 (2.1.254.5.10.28) con la denominazione << Spese per la costituzione e la partecipazione al Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale con sede a Gorizia >> e lo stanziamento complessivo di lire 9 miliardi, suddiviso in ragione di lire 4 miliardi per l' anno 1991, lire 3 miliardi per l' anno 1992 e lire 2 miliardi per l' anno 1993.
7. Sul predetto capitolo 1568 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 4 miliardi per l' anno 1991.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 98, L. R. 47/1993
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 43, L. R. 27/2012
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 19, L. R. 27/2012 nel testo modificato da art. 32, comma 1, lettera a), L. R. 10/2014
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 6, L. R. 3/2015
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, comma 2, L. R. 3/2015