Art. 8
1. Per le piste da sci apprestate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, deve essere richiesta l' autorizzazione di cui all'
articolo 26 quater della legge regionale n. 15/1981, entro un anno da tale data; in tal caso l' elaborato progettuale può essere sostituito da una relazione illustrativa della pista corredata da idonei elementi cartografici.
2. Gli enti pubblici, che abbiano realizzato piste da sci anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, devono trasmettere la relazione illustrativa entro un anno da tale data.