Legge regionale 24 giugno 1991 , n. 25 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 14 marzo 1988, n. 11: << Norme a tutela della cultura << Rom >> nell' ambito del territorio della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>, già modificata dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 54.

Art. 14

1. In relazione al disposto dell' articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della presente legge, lo stanziamento del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è ridotto di lire 25 milioni per l' anno 1992; il codice di finanza regionale del medesimo capitolo è sostituito dal seguente: 2.1.153.2.06.06, e nella denominazione del predetto capitolo la locuzione << Finanziamenti >> viene sostituita dalla locuzione << Assegnazione alle Province >>.

2. Per gli anni successivi al 1991 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. In relazione alla riduzione disposta dal comma 1, lo stanziamento del capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa precitato è impinguato in ragione di lire 25 milioni per l' anno 1992.