<< Art. 13
Inserimento nella scuola materna e dell' obbligo
ed attivitā di sostegno
1. Al fine di favorire ed agevolare l' inserimento di minori appartenenti alle comunitā << Rom >> nella scuola materna e dell' obbligo, qualora se ne ravvisino la necessitā e le condizioni, anche con interventi di carattere individuale, in concorso con i programmi statali e nell' intento di offrire ai soggetti interessati pari diritti ed opportunitā di istruzione, nel rispetto comunque della loro cultura, la Regione eroga finanziamenti ai Comuni che abbiano predisposto appositi programmi, concordati con i competenti Provveditorati agli studi.
2. I criteri di erogazione di tali contributi sono determinati dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' istruzione e alla cultura, sentita la Consulta di cui all' articolo 19 e nell' ambito degli interventi e delle modalitā previsti dalla
legge regionale 26 maggio 1980, n. 10: << Norme regionali in materia di diritto allo studio >> e successive modificazioni. >>.