Art. 14
1. In relazione al disposto dell'
articolo 18 della legge regionale 14 marzo 1988, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della presente legge, lo stanziamento del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 è ridotto di lire 25 milioni per l' anno 1992; il codice di finanza regionale del medesimo capitolo è sostituito dal seguente: 2.1.153.2.06.06, e nella denominazione del predetto capitolo la locuzione << Finanziamenti >> viene sostituita dalla locuzione << Assegnazione alle Province >>.
3. In relazione alla riduzione disposta dal comma 1, lo stanziamento del capitolo 8841 dello stato di previsione della spesa precitato è impinguato in ragione di lire 25 milioni per l' anno 1992.