Art. 1
1. All' atto della presentazione di disegni e di proposte di legge deve essere allegata una parte notiziale redatta secondo le modalità indicate nell' articolo 2.
3. La Segreteria generale del Consiglio regionale provvede all' eventuale aggiornamento e coordinamento della parte notiziale sulla base dell' iter consiliare dei testi legislativi
Art. 2
1. Quando una legge regionale disponga la soppressione, l' aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione legislativa, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR ), in calce alla legge di modifica, il nuovo testo dell' intera disposizione, come risulta a seguito delle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Quando un articolo di legge contenga rinvii a preesistenti singole disposizioni legislative, viene pubblicato in calce alla legge il testo delle norme alle quali è operato il rinvio.
4. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi regionali sono pubblicati mediante annotazioni in calce al testo delle leggi medesime.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 51/1991
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 85, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 3
1. Quando una legge regionale abbia subito diverse modifiche, può essere disposta la pubblicazione sul BUR, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, di un testo aggiornato della legge medesima, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
Art. 4
1. La redazione definitiva dei testi indicati agli articoli 2 e 3 è curata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
2. Le note sui lavori preparatori e la parte notiziale sono trasmesse al Commissario del Governo, come allegati alle leggi.
Art. 5
1. La pubblicazione dei testi di cui agli articoli 2 e 3 ha valore informativo, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato rinvio.
2. Restano fermi il valore e l' efficacia degli atti legislativi riprodotti.
Art. 6
1. le norme degli articoli 1 e 2 si applicano ai disegni ed alle proposte di legge presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
1. La presente legge entra in vigore l' 1 settembre 1991.