Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 01/01/2023

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.
Art. 6
3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l' uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l' apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l' autorizzazione di cui sono in possesso.
4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l' impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 39/1992
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 5, comma 2, L. R. 39/1992
3 Comma 1 sostituito da art. 75, comma 6, L. R. 42/1996
4 Parole sostituite al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
5 Parole sostituite al comma 2 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
6 Parole sostituite al comma 5 da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
7 Parole soppresse al comma 5 bis da art. 34, comma 1, L. R. 24/2006
8 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.