Art. 10
1. Per le finalitą previste dall' articolo 7 viene autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese d' investimento - categoria 2.1. - Sezione X, il capitolo 2855 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2979 dello stato di previsione precitato.
Note:
1 Articolo abrogato da art. 104, comma 1, L. R. 9/2007 , a decorrere dall'entrata in vigore dei provvedimenti di cui all'art. 73, comma 4, L.R. 9/2007, come disposto dall'art. 98, comma 4, della medesima L.R. 9/2007.