Legge regionale 02 febbraio 1991, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 19/02/1991 al 28/10/1991
Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 34
1.
Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
ed il giorno precedente all' entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico e anzianitą di servizio di cui all'
articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49
.
2.
Per la determinazione della quota suddetta, si applica l' articolo 20, commi 2 e 3, della
legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33
.