Legge regionale 02 febbraio 1991, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 01/07/1993

Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione Friuli - Venezia Giulia in attuazione dello Statuto speciale di autonomia dall' articolo 20 del DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e dal Capo II del DPR 19 marzo 1990, n. 70.
Art. 8
 
2. Gli oneri conseguenti all' applicazione del comma 1, relativi al personale ivi citato, pari a lire 350 milioni, fanno carico al capitolo 550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, che presenta sufficiente disponibilità.
3. Per il rimborso degli oneri relativi all' erogazione dei servizi e per le attività di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 2.150 milioni per l' anno 1991.
5. Al predetto onere di lire 2.150 milioni in termini di competenza si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 8900 dello stato di previsione predetto (Partita n. 4 dell' elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi).
6. All' onere di lire 2.150 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 - Fondo riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.
7. Per l' introito dei proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall' erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70, dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 - si utilizza al Titolo III - Categoria 3.2. - il capitolo 781 (3.2.6.) con la denominazione << Proventi derivanti dalla gestione dei beni e dall' erogazione dei servizi già di competenza degli enti di cui all' articolo 3 del DPR 19 marzo 1990, n. 70 ( rilevanti agli effetti dell' IVA ) >>.