Legge regionale 01 febbraio 1991, n. 4 - TESTO VIGENTE dal 04/09/2014

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1991).
TITOLO I
 INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA
Art. 1
 Norma programmatica
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti dalla revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali, attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, dovranno essere destinate, a partire dall' anno 1992, in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e mediante provvedimento di integrazione ed assestamento del bilancio pluriennale per il triennio 1991-1993, prioritariamente ai seguenti interventi:
a) maggiori assegnazioni finanziarie alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane per l' esercizio delle funzioni devolute ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nonché ulteriori finanziamenti per l' attuazione degli accordi di programma fra la Regione e gli Enti locali ai sensi dell' art. 10 della medesima legge regionale n. 10/1988;
b) finanziamento, nell' anno 1992, di programmi organici di intervento nonché dei nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate per l' anno 1993 nell' elenco n. 5 - fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993;
c) copertura dei maggiori oneri derivanti dall' esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione Friuli - Venezia Giulia con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al DPR 15 gennaio 1987, n. 469 ed al DPR 19 marzo 1990, n. 70.

TITOLO II
Art. 2
1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli Enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 113.000 milioni, per l' anno 1991, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 4 e 5; di detto importo la somma di lire 11.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati, nell' anno 1991:
a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991;
b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.

3. Le annualità relative al limite d' impegno di cui al comma 2, lettera b), saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
4. L' onere complessivo di lire 33.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 3
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, alle Province viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 3.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e delle leggi regionali 13 giugno 1988, n. 48, 20 giugno 1988, n. 59 e 7 marzo 1989, n. 10, viene assegnata alle province, per l' anno 1991, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 26.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
2) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
3) dell' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
4) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali;
5) dell' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;
6) dell' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;
7) dell' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
8) dell' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 29, così come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' articolo 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;
4) dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
5) dell' articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;
6) dell' articolo 54, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, in materia di gestione dei parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 47, comma 1, in materia di gestione delle zone industriali;
d) di lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, in materia di scuole non statali;
e) lire 1.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottonotati articoli, che attengono, ad eccezione del punto 4, ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane:
1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
5) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
6) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo. f) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58.

3. Viene assegnato alle province, per l' anno 1991, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale, indicate, ad eccezione delle lettere d) ed e) del presente comma, al comma 3 dell' articolo 6 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3:
a) dall' articolo 27, comma 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
b) dell' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
c) dell' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
d) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali nelle zone industriali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dal Capo III della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63;
e) dall' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi, da utilizzarsi secondo quanto previsto dalla legge regionale 19 agosto 1969, n. 31;
f) dall'articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli Enti locali;
g) dall' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
h) dall' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
i) dall' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali.

4. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).
5. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi dell' articolo 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 51/1991
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 2, L. R. 51/1991
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto dalla data di entrata in vigore della L.R. 4/91.
4 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
5 Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 3, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
6 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995 , con effetto, ex articolo 178 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
7 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996
Art. 4
 Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1991, la somma di lire 12,000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 30, comma 2, in materia di istruzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
2) dell' articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;
3) dell' articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1991, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' articolo 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Art. 6
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 2, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l' anno 1991, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 4.
2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1991, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:
a) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel settore agricolo e zootecnico;
b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

3. Viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1991, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10:
a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;
b) dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
c) dell' articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;
d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
e) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

5. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.
6. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultino iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (fondi regionali).

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 2, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003
TITOLO III
 RICOGNIZIONE E RIDEFINIZIONE
DELLE SPESE DI INVESTIMENTO
Art. 9
 Capitoli di spesa esclusi dall' elenco n. 1
allegato al bilancio regionale
1. A decorrere dall' anno 1991, non sono più inseriti nell' elenco 1, allegato al bilancio pluriennale e al bilancio annuale, ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i seguenti capitoli di spesa: 2019, 2496, 2546, 2547, 2548, 2755, 2811, 2812, 2813, 2912, 3000, 3002, 3004, 4004, 4403, 4404, 4405, 4409, 4493, 5244, 6101, 6102, 6260, 6261, 6262, 6284, 6362, 6364, 6385, 6395, 6460, 6470, 6520, 6538, 6539, 6583, 6587, 6588, 6589, 6590, 6591, 6597, 6650, 6652, 6744, 6751, 6752, 7413, 7655, 7657, 7658, 7660, 7661, 8421, 8422, 8504, 8505 e 8515.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l' autorizzazione di spesa disposta per l' anno 1991 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 a carico dei capitoli 6470, 6588, 6589, 6590, 6591, 6751 e 7413, corrispondenti ai capitoli, di pari oggetto, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l' autorizzazione di spesa disposta per gli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 a carico dei capitoli 2019, 2755, 2813, 3004, 6260, 6261, 6284, 6520, 6650, 6744, 7657, 7658, 7661, 8422 e 8504 corrispondenti ai capitoli, di pari oggetto, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l' autorizzazione di spesa disposta per gli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 e per l' anno 1991 con l' articolo 3 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29 a carico del capitolo 7660 corrispondente al capitolo, di pari oggetto, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. In relazione al disposto di cui al comma 1 si conferma l' autorizzazione di spesa disposta per l' anno 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4 a carico dei capitoli 6262 e 6652 corrispondenti ai capitoli, di pari oggetto, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore della tutela dell' ambiente
Art. 14
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 3 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dal secondo comma, punto 3, e dal terzo comma dell' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, ultimo comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 16
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
3. Ai sensi del combinato disposto del Titolo VI della legge regionale n. 75/1982 e del comma 2, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dal precitato articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 13.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.800 milioni per l' anno 1991, e lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 24.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1991, lire 8.500 milioni per l' anno 1992 e lire 9.000 milioni per l' anno 1993 per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

4. A fine di reintegrare i finanziamenti annui concessi ai sensi dell' articolo 8, comma 1, lettere b) e c) della legge regionale 1 settembre 1987, n. 29, come da ultimo modificato dal comma 1 dell' articolo 75 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, nella misura ivi prevista, è autorizzato, nell' anno 1991, un limite di impegno, le cui annualità saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per l' anno 1991, e lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2003.
5. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 18
 Finanziamenti straordinari agli enti locali
(programma 1.4.3.)
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
5. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 6 dovrà essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma predetto. L' erogazione dei finanziamenti potrà essere disposta contestualmente al provvedimento di concessione.
8. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.300 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
9. Il predetto onere complessivo di lire 2.300 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
4 Comma 3 abrogato da art. 19, comma 19, L. R. 47/1991
TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 23
 << Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 25 settembre 1996, n. 41, e in attesa della pianificazione regionale integrata in materia socio-assistenziale e sanitaria di cui all'articolo 25 della medesima legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria all'Associazione Centro Progetto Spilimbergo, per il funzionamento del centro sperimentale per la riabilitazione sociale e sanitaria denominato "Progetto Spilimbergo".
3. Per le finalità previste al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 1/2004
2 Comma 2 sostituito da art. 3, comma 9, L. R. 1/2004
3 Parole soppresse al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 19/2006
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione, della cultura
della formazione professionale e dello sport
Art. 24
 Edilizia scolastica ed universitaria
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
9. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del predetto disposto, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
12. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5183 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 67, comma 1, L. R. 47/1991
2 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008
3 Vedi la disciplina transitoria del comma 4, stabilita da art. 7, comma 26, L. R. 9/2008
4 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2007
5 Comma 3 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
6 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 7, comma 9, L. R. 1/2007
7 Comma 4 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
8 Comma 5 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
9 Comma 6 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
10 Comma 7 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
11 Comma 8 abrogato da art. 7, comma 24, L. R. 1/2007
12 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
13 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 10, L. R. 23/2013
14 Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 7, comma 11, L. R. 23/2013
Art. 26
 Attività ed istituzioni culturali ed artistiche
(programma 2.4.3.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 6.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.500 milioni fa carico al capitolo 5592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 36, comma 17, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
2 Comma 3 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
3 Comma 4 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
4 Comma 5 abrogato da art. 38, comma 1, lettera c), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
TITOLO VII
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 Avversità atmosferiche
Interventi finanziati con fondi statali
(programma 3.1.5.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 17 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
3. L' onere complessivo di lire 51 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al comma 1, ed iscritta sul capitolo 371 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 39 milioni.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 39 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1995.
8. L' onere complessivo di lire 117 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 6592 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi della legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni e integrazioni per le finalità di cui al comma 6, ed iscritta sul capitolo 372 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
10. Le annualità autorizzate per gli anni 1994 e 1995 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato e della cooperazione
Art. 46

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 51
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.

3. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, sono autorizzati un limite di impegno di lire 500 milioni nell' anno 1991 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1991;
b) lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2000;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2001.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO V
 Interventi nel settore del turismo
Art. 55

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 56
 Contributi pluriennali per strutture turistiche
(programma 3.4.4.)
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 8427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, modificata ed integrata dall' articolo 2 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1991, un limite di impegno di lire 4.000 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 5.000 milioni nell' anno 1993.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1991;
b) lire 5.000 milioni per l' anno 1992;
c) lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2010;
d) lire 9.000 milioni per l' anno 2011;
e) lire 5.000 milioni per l' anno 2012.

7. L' onere complessivo di lire 16.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 57

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 58

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 59

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 47/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 92, comma 5, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
3 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 92, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
4 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
7 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VI
 Interventi nel settore dello sviluppo dei traffici
e del trasporto merci
Art. 60
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1996.
7. L' onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1992 e 1993, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62
 Servizi informatici e telematici
per i servizi portuali e dei traffici
(programma 1.5.4.)
1. Per la realizzazione delle finalità previste all' articolo 33 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Sistemi Informatici Trieste - SIT - SpA, con sede a Trieste, un finanziamento straordinario di lire 750 milioni, da utilizzare per la formazione di sistemi e di servizi informatici e telematici relativi alle gestioni portuali, per le attività di trasporto marittimo e terrestre, nonché per le connesse operazioni doganali.
2. La domanda tesa ad ottenere il finanziamento di cui al comma 1 deve essere presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dal preventivo di spesa e dalla documentazione necessaria ad illustrare gli obiettivi che si intendono raggiungere. La quota annuale relativa al finanziamento di cui al comma 1 potrà essere erogata in via preventiva ed in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno. È fatto obbligo alla SIT SpA di provvedere alla presentazione di un rendiconto delle spese sostenute, corredato da una relazione illustrativa delle iniziative realizzate, i cui termini di presentazione saranno fissati all' atto della concessione del finanziamento.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3919 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
TITOLO VIII
 INTERVENTI FINANZIATI
CON FONDI COMUNITARI
Art. 65

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO IX
 SPESE FINANZIATE CON RICORSO A MUTUO
Art. 66
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo
di spese già autorizzate
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.4.3., 1.5.2. e 0.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche della Destra Tagliamento, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 2323 dello stato di previsione precitato.
2. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, e lire 5.000 milioni per l' anno 1993. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 viene imputata al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, mentre la quota di 5.000 milioni per l' anno 1993 rimane a carico del capitolo 2326 dello stato di previsione precitato.
3. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dal comma 5 del medesimo articolo, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993, fa carico al capitolo 2332 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di complessive lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 26, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 23, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 2389 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, come rideterminata per tale anno dall' articolo 23, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e dall' articolo 87, comma 4, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene ridotta dell' importo di lire 3.000 milioni, ed il residuo onere fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 5.000 milioni, rideterminata per l' anno 1991 dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, viene imputata, per l' importo di lire 3.000 milioni, al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione precitato.
7. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, e lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e posta a carico, rispettivamente per ciascuno dei due anni, del capitolo 2504 e del capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata e, rispettivamente, rideterminata dagli articoli 33, comma 5 e 87, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.
9. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 33, comma 7, della legge regionale 20 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, viene imputata, per lire 1.900 milioni, al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione precitato.
10. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 29 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, viene imputata al capitolo 2937 dello stato di previsione precitato.
11. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, corrispondente alle quote autorizzate dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, dall' articolo 13 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, dagli articoli 37, comma 3, e 87, comma 6, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente all' Ente autonomo del porto di Trieste, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 3790 dello stato di previsione precitato.
12. La quota di lire 25.000 milioni per l' anno 1991, confermata dall' articolo 82 della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, viene imputata, per l' importo di lire 10.000 milioni, a carico del capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione precitato.
Art. 67
 Autorizzazione di spese finanziate con mutuo
(programmi 1.5.1., 2.1.2., 2.3.2. e 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 25.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1991 e lire 15.000 milioni per l' anno 1992. Il predetto onere complessivo di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 3709 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, rideterminata dall' articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dai commi 4 e 5 del predetto articolo 44, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione precitato, il cui stanziamento viene ulteriormente incrementato, per le finalità suddette, dell' autorizzazione di spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1991 e lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, ed in esecuzione del predetto disposto, limitatamente alla realizzazione di opere, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 4.000 milioni per l' anno 1993. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 1431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. Per le finalità previste dall' articolo 27 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
TITOLO X
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE
E REVOCA DI QUOTE ANNUALI DI SPESA
NEL TRIENNIO 1991- 1993
Art. 68
 Interventi nei settori del territorio dell' ambiente
e delle opere pubbliche
(programmi 0.6.3., 0.5.1., 1.1.1., 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1.,
1.4.3., 1.3.1., 1.3.2., 1.3.3., 1.4.2. e 1.4.3.)
1. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 16 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1993.
2. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1993.
3. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, così determinata dall' articolo 89, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità dell' articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, viene suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991 e lire 500 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991. L' onere relativo alla maggiore spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1992 e 1993 fa parimenti carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
4. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 19 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono ridotte di lire 400 milioni ciascuna fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 20, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1991, lire 1.000 milioni per l' anno 1992, e lire 700 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 23 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 23, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. La spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1991 e lire 8.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 24, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 8.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e lire 5.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. La quota di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 33, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 7.000 milioni per per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
10. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 33, comma 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
11. La spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 740 milioni, suddivisi in ragione di lire 420 milioni per l' anno 1991 e lire 320 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
12. La spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 430 milioni, suddivisi in ragione di lire 240 milioni per l' anno 1991 e lire 190 milioni per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
13. La spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1991, e lire 300 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 26, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
14. È revocata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 26 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 2854 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
15. La spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 2.400 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.400 milioni per l' anno 1991 e lire 1.000 milioni per l' anno 1992, e rideterminata in ragione di lire 2.600 milioni per l' anno 1991, e lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
16. La spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, punto 3, e terzo comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e di lire 400 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
17. La spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, punto 1, e quarto comma, della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 4.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
18. La spesa di lire 4.300 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 22, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 32, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, vengono suddivise in ragione di lire 300 milioni per l' anno 1991, lire 4.000 milioni per l' anno 1992 e lire 8.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
19. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 autorizzata dall' articolo 74, comma 3, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 69
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.5.1., 1.5.2. e 1.5.3)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 36, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3707 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. La spesa di lire 5.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l' anno 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991 - 1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata, rispettivamente, per ciascuna delle due quote, dall' articolo 37, comma 9, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 37, comma 13, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, e lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. La quota di lire 3.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1991 dall' articolo 37, comma 10, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
5. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 37, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e la quota di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, come rideterminata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, devono intendersi autorizzate per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993; è altresì revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 autorizzata dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, ed iscritta a carico del predetto capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa predetta.
7. La quota di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, rideterminata dall' articolo 88, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3858 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Art. 70
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.3.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.1. e 2.5.2.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 46, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5165 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. La spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991, e lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per la quota indicata per ciascuno degli anni predetti, dall' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e dall' articolo 51, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e lire 4.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
4. La spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata dall' articolo 4, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La quota di lire 500 milioni per l' anno 1991, autorizzata dall' articolo 54, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
6. La spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata, per lire 1.000 milioni dall' articolo 47, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per lire 500 milioni dall' articolo 40, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, deve intendersi autorizzata per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
Art. 71
 Interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1., 3.1.2., 3.1.3., 3.1.4., 3.1.5., 3.1.6.,
3.2.3., 3.5.1., 3.4.1., 3.4.4. e 3.4.5.)
1. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 4 dalla legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e del' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22 ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6262 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. La spesa complessiva di lire 6.500 milioni, autorizzata con l' articolo 88, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e rideterminata in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 2.500 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 92, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 4.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
3. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e così rideterminata con l' articolo 92, comma 1, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281.
4. La spesa complessiva di lire 4.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 43 del RD 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. La spesa complessiva di lire 5.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 2.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui alla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 1.500 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6364 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. La spesa complessiva di lire 24.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 12.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 58, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo 6481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
8. È revocata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, ed iscritta sul capitolo 6539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. La spesa complessiva di lire 15.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 6.500 milioni per l' anno 1991 e lire 8.500 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 60 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene ridotta dell' importo complessivo di lire 7.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come modificato dall' articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, e dall' articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, viene ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, fermo restando il relativo residuo onere a carico del capitolo 6652 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
11. È revocata la spesa di lire 5.000 milioni autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni e integrazioni, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
12. La spesa di complessive lire 43.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l' anno 1991, e lire 28.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, rispettivamente, per l' anno 1991 dall' articolo 60 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, e per l' anno 1992 dall' articolo 87 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1991, e lire 15.000 per l' anno 1992 e lire 18.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
13. La spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 88 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
14. La spesa di lire 2.000 milioni, autorizzata in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992 con l' articolo 41 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993.
15. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera a), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
16. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 84 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi autorizzata, per lire 2.000 milioni, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 e per lire 2.000 milioni a carico del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.
17. La spesa di lire 7.000 milioni autorizzata per l' anno 1991 con l' articolo 88 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi interamente autorizzata per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi a carico del capitolo 8530 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
18. La spesa di lire 10.000 milioni, come rideterminata e incrementata per l' anno 1992 con l' articolo 84 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera d) della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 42, deve intendersi autorizzata, per lire 9.000 milioni, per le finalità di cui all' articolo 2, lettera f), della medesima legge regionale 16/1965, ed il relativo onere deve intendersi, per lire 1.000 milioni, a carico del capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, e per lire 9.000 milioni a carico del capitolo 8530 del medesimo stato di previsione.
TITOLO XI
 ALTRE NORME FINANZIARIE CONTABILI
E PROCEDURALI
Art. 72
 Interventi per opere igienico - sanitarie
a favore dei Comuni delle zone terremotate
(programma 4.1.1.)
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1991, il limite di impegno di lire 1.500 milioni.
5. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2010.
6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 8723 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
8. Agli oneri previsti dal presente articolo si fa fronte con le quote disponibili dei contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia ed ai sensi dell' articolo 94, comma 3.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 84, comma 1, L. R. 30/1992
2 Comma 3 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995
3 Comma 3 bis aggiunto da art. 7, comma 1, L. R. 42/1995
Art. 75
 Altre autorizzazioni di spesa a favore degli Enti locali
(programmi 0.6.2 e 1.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 1750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, limitatamente agli interventi per i quali, con deliberazione della Giunta regionale, sia stato confermato o rideterminato il contributo anteriormente al 31 marzo 1990, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3377 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 45, comma 4, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 75 milioni.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa di lire 75 milioni per l' anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 75 milioni fa carico al capitolo 3395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
9. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 8 deve essere presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata da una relazione illustrativa ed un preventivo di spesa. L' erogazione del contributo potrà essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione. I termini e le modalità di rendicontazione saranno specificati nel decreto di concessione.
10. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1991.
11. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 8 da art. 15, comma 1, L. R. 51/1991
Art. 81
 Edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Il limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, già ridotto dell' importo di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006 con l' articolo 11, comma 3 legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, viene ulteriormente ridotto dell' importo di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2006.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 720 milioni per l' anno 1991 e di lire 80 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2002.
4. L' onere complessivo di lire 880 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1991 al 1993, fa carico al capitolo 3264 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Corrispondentemente è prevista per gli anni dal 1991 al 1993 l' entrata di pari importo sul capitolo 390 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1994 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 82

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 9/2011
Art. 83

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 84

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 30, comma 2, L. R. 41/1996
Art. 87

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
Art. 92

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 35, comma 1, L. R. 5/2005
Art. 94
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire 693.871 milioni, suddiviso in ragione di lire 340.045 milioni per l' anno 1991, lire 100.708 milioni per l' anno 1992 e lire 253.118 milioni per l' anno 1993 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
2. Nell' ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 49.400 milioni per l' anno 1991 e di lire 78.900 milioni per l' anno 1992 e parallelamente un maggior onere di lire 128.300 milioni per l' anno 1993 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 89.970 milioni, suddiviso in ragione di lire 46.910 milioni per l' anno 1991, lire 42.060 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.