Legge regionale 29 dicembre 1990, n. 58 - TESTO VIGENTE dal 29/12/1990

Disposizioni finanziarie per il completamento dell' opera di rinascita delle zone terremotate del Friuli - Venezia Giulia.
Art. 8
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 1, la residua somma di lire 80.098.467.419 disponibile sul << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> riaffluisce al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >>.
3. Lo stanziamento del capitolo 8961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo di lire 113.245.629.460 per l' anno 1990.
5. Gli importi relativi alle riduzioni disposte sui diversi limiti di impegno per gli anni successivi al 1990 con i commi due, quattro, sei, dieci, dodici, quattordici, sedici e ventuno dell' articolo 7 riaffluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> nei diversi esercizi come segue:
a) per l' anno 1991 lire 2.778.892.539;
b) per l' anno 1992 lire 3.277.489.094;
c) per l' anno 1993 lire 694.723.965;
d) per l' anno 1994 lire 714.444.110;
e) per l' anno 1995 lire 229.019.502;
f) per l' anno 1996 lire 230.000.000.

6. Lo stanziamento del capitolo 8960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 viene conseguentemente elevato dell' importo complessivo di lire
6.056.381.633, suddiviso in ragione di lire 2.778.892.539 per l' anno 1991 e di lire 3.277.489.094 per l' anno 1992.

7. Le quote relative alle riduzioni disposte per gli anni successivi al 1992 affluiranno al corrispondente capitolo di bilancio per gli anni medesimi.