Art. 5
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere alla Comunitā montana Valli del Natisone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone.
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, č istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 1.1.2. - spesa d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII- il capitolo 2338 (2.1.234.3.08.16) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunitā montana Valli del Natisone per le spese relative ad opere, impianti e attrezzature, per l' esecuzione degli interventi necessari ad assicurare il rifornimento idropotabile nelle Valli del Natisone >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.