Art. 4
1. L' Amministrazione regionale č autorizzata ad assegnare, nell' anno 1990, un finanziamento straordinario a favore delle Comunitā montane e del Consorzio dei Comuni denominato Comunitā collinare del Friuli, costituiti, prevalentemente, dai Comuni indicati dagli articoli 1 e 20 del
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e dall'
articolo 11 del decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarā corrisposto per le finalitā previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato
decreto legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella
legge 29 maggio 1976, n. 336 e verrā ripartito in misura proporzionale rispetto all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunitā, nell' anno 1977, ai sensi dell'
articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella
legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalitā previste dai commi 1 e 2 č autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 983 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.