Art. 1
1. Al fine di assicurare il definitivo completamento dell' opera di rinascita dei comuni colpiti dagli eventi sismici dell' anno 1976, l' Amministrazione regionale č autorizzata ad utilizzare le residue disponibilitā esistenti sul << Fondo di solidarietā per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> anche per l' attuazione di interventi una tantum, con i criteri e le modalitā previste dalle leggi di settore.