Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 81
1. Le disposizioni recate dall' articolo 30, comma 1, lettera b), e comma 3, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con le modalità ed alle condizioni ivi previste, anche agli edifici riparati o ricostruiti mediante intervento pubblico, la cui utilizzazione a fini abitativi sia impedita a causa di fenomeni di infiltrazione d' acqua interessanti gli edifici medesimi.
2. Nel caso che gli edifici di cui al comma 1 siano composti da più unità immobiliari e solo in taluna di esse è possibile verificare la condizione relativa all' impedimento dell' utilizzazione a fini abitativi, l' intervento può non di meno riguardare l' intero organismo edilizio cui l' unità appartiene quando la causa del fenomeno di infiltrazione d' acqua non può verosimilmente essere altrimenti rimossa.
3. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione solo nel caso in cui, anteriormente al 30 giugno 1990 risultino terminati i lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 24, L. R. 13/2002
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 25, L. R. 13/2002
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 26, L. R. 13/2002