Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 159
 
1. I benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata i vigore della presente legge per il ripristino o per la ricostruzione di un' opera che risulti estranea, in tutto o in parte, alla categoria astrattamente definita dalle disposizioni agevolative in concreto applicate, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, sempreché l' opera finanziata realizzi comunque le finalità poste dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e integrato dall' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.