Art. 147
1. I contributi eventualmente concessi cumulativamente ai richiedenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'
articolo 61 bis, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l' articolo 20 della presente legge, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche se l' alloggio è stato ricostruito su terreno assegnato ad uno solo dei richiedenti, in forza di una concessione edilizia rilasciata al medesimo soggetto assegnatario.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.