Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 - TESTO VIGENTE dal 07/01/2014

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 123
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza nei confronti dei proprietari degli edifici compresi negli ambiti di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano alienato in corso d' opera al Comune gli edifici medesimi al di fuori dei casi consentiti in forza del combinato disposto di cui all' articolo 38 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, e 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.