Art. 101
1. In relazione alle modifiche apportate alla
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all'
articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988. I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all'
articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall'
articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 96 dalla presente legge.
2. I Comuni sono altresì autorizzati a modificare i programmi indicati al comma 1 con riferimento alle riaperture di termini per la presentazione delle domande di contributo disposto dall' articolo 95 della presente legge.
4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, le deliberazioni di riparto dei fondi disponibili, assunte dalla Giunta regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all'
articolo 13 della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 97 della presente legge.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 48/1991