Art. 11
1. Il Direttore del Centro regionale vitivinicolo può essere scelto fra tecnici con esperienza pluriennale nello specifico settore della viticoltura e dell' enologia ed assunto con contratto a tempo indeterminato, regolato dalle norme sull' impiego privato.
2. L' assunzione è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima.
3. Per il trattamento economico, normativo e previdenziale del Direttore dell' Ente, si osserva il contratto nazionale di lavoro della categoria, le cui modalità di applicazione sono stabilite dalla Giunta regionale.
4. Per l' indennità di missione e trasferta sono applicate al dipendente a contratto le norme vigenti per il personale con l' incarico di Direttore regionale.