Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.
Art. 2
1. Con riferimento agli adempimenti di cui agli articoli 2 e 13 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il Presidente della Giunta regionale puņ, limitatamente all' effettuazione di scrutini per singoli profili professionali o gruppi di profili nell' ambito delle qualifiche funzionali, delegare la Presidenza del Consiglio di amministrazione del personale e della Commissione paritetica deliberante ad un Assessore regionale.
Note:
1 La menzione alla Commissione paritetica si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.