Legge regionale 12 settembre 1990, n. 47 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di organizzazione e organi collegiali.
Art. 19
 
1. In via di interpretazione autentica degli articoli 6, comma 2, e 16, comma 2, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, per Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente a redigere la relazione di cui ai medesimi articoli 6 e 16 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si intende il Direttore preposto alla struttura cui risulta assegnato il dipendente alla data in cui la relazione medesima deve essere redatta.