Legge regionale 07 settembre 1990, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
Art. 7
 
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti prima dell' entrata in vigore della presente legge in favore dei soggetti che, muniti dei prescritti requisiti per l' accesso ai contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, abbiano aderito all' invito loro rivolto dal Comune ad accettare l' intervento edilizio unitario.