Legge regionale 07 settembre 1990, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
Art. 4
 
1. Qualora negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi edifici per i quali č stata presentata domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, la redazione e l' approvazione dei relativi progetti č stabilita, in deroga alle disposizioni ivi contenute, secondo le norme vigenti per gli interventi di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977, mentre la concessione e l' erogazione dei contributi č disposta secondo le disposizioni della medesima legge regionale n. 30 del 1988, in deroga all' osservanza dell' ordine di prioritā ivi stabilito.