Legge regionale 07 settembre 1990, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 9, comma 1, L. R. 9/1994
Art. 1
 
2. Si definisce ambito edilizio di intervento unitario un complesso di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto, tra loro strutturalmente ed architettonicamente connessi, disposti in cortina continua o formanti isolati o nuclei edilizi compatti e inclusi entro uno spazio delimitato dalla deliberazione del Consiglio comunale. Non possono, pertanto, costituire ambito edilizio di intervento unitario:
a) singoli edifici strutturalmente ed architettonicamente autonomi, anche se composti da più unità immobiliari appartenenti ad un solo proprietario o a più proprietari in condominio;
b) più edifici raggruppati fra loro ma strutturalmente ed architettonicamente autonomi.

3. L' individuazione da parte del Comune di un ambito edilizio di intervento unitario non costituisce titolo sufficiente a fruire dei contributi.
8. L' intervento sostitutivo del Comune o della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli aventi titolo.
10. Non hanno diritto ai contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30:
a) coloro che non hanno presentato nei termini utili domanda di contributo;
b) coloro che non sono in grado di provare, attraverso una dichiarazione del Sindaco, la dipendenza dagli eventi sismici dei danni subiti dall' edificio di cui sono titolari;
c) coloro ai quali siano stati concessi, entro i limiti degli importi di stima risultanti dal verbale di accertamento danni, i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dalla effettiva riparazione degli edifici.

13. Per l' esecuzione degli interventi unitari è autorizzata l' occupazione temporanea degli immobili.
Art. 2
 
3. Per gli interventi ricadenti sotto le previsioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, l' adesione all' invito del Sindaco, manifestata entro il 2 luglio 1987, tiene luogo della domanda di contributo eventualmente non presentata.
4. I Comuni provvedono a revocare le deliberazioni con le quali sono stati individuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ambiti edilizi di intervento unitario non rispondenti alla definizione di cui al citato comma 2 dell' articolo 1. Il provvedimento di revoca è quindi notificato ai titolari degli edifici interessati.
6. Gli ambiti edilizi di intervento unitario confermati a norma del comma 2, la cui attuazione non competa in via primaria alla Segreteria generale straordinaria, sono attuati dai proprietari interessati, singolarmente o riuniti in consorzio.
7. A tal fine il Sindaco rivolge o rinnova agli interessati l' invito previsto dall' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, entro il termine di venti giorni dalla conferma dell' intervento; in caso di inerzia del Sindaco, all' adempimento suddetto provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
8. Qualora i proprietari interessati manifestino l' adesione all' invito di cui al comma 7, il Sindaco assegna loro un termine non superiore a sei mesi per la presentazione del progetto unitario di riparazione. Nell' ipotesi, invece, che i medesimi proprietari omettano di aderire al predetto invito di dar corso all' intervento, il Sindaco, salvo quanto previsto dai commi 10 e 11, può disporre l' occupazione temporanea degli immobili; in tal caso alla progettazione ed esecuzione dell' intervento unitario provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
9. È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento unitario qualora la mancata adesione all' invito riguardi un numero di proprietari che rappresenti, in base all' imponibile catastale, più del settantacinque per cento del valore degli immobili interessati.
10. L' intervento unitario non può comunque avere luogo quando lo richieda espressamente, nel termine assegnato nell' invito del Sindaco o della Segreteria generale straordinaria, un numero di proprietari che rappresenti almeno il cinquanta per cento del valore degli immobili in base all' imponibile catastale.
Art. 3
 
1. La copertura finanziaria delle spese per l' assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria dell' intervento sostitutivo di cui all' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, per la progettazione e l' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale degli edifici compresi negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è fornita in via normale dal contributo spettante agli interessati.
2. Nel caso in cui il contributo non copra, in tutto o in parte, le spese per l' intervento anzidetto, la Segreteria generale straordinaria invita gli interessati al preventivo versamento nel Fondo di solidarietà regionale degli importi risultanti a loro carico.
3. In ogni caso i destinatari dell' intervento sono tenuti a sottoscrivere formale impegno a versare nel Fondo medesimo, entro trenta giorni dall' approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate, le somme relative ai maggiori costi, rispetto a quelli determinati in sede di stipulazione del contratto d' appalto con l' impresa esecutrice dei lavori, che la Segreteria generale straordinaria deve intendersi autorizzata ad anticipare nel loro interesse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad anticipare le somme poste a carico degli interessati per l' attuazione degli interventi unitari.
5. Salvo quanto previsto dal comma 7, l' anticipazione è subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, per un importo equivalente all' ammontare dell' anticipazione stessa, maggiorato del cinque per cento.
6. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate, con la maggiorazione del cinque per cento, entro trenta giorni dalla richiesta della Segreteria generale straordinaria, senza necessità di preventiva escussione del soggetto garantito.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, l' anticipazione delle somme a carico degli interessati da parte della Segreteria generale straordinaria può eccezionalmente non essere subordinata alla prestazione della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, di cui al comma 5.
9. Per le anticipazioni previste dal presente articolo sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 4
 
1. Qualora negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi edifici per i quali è stata presentata domanda di contributo, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, la redazione e l' approvazione dei relativi progetti è stabilita, in deroga alle disposizioni ivi contenute, secondo le norme vigenti per gli interventi di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977, mentre la concessione e l' erogazione dei contributi è disposta secondo le disposizioni della medesima legge regionale n. 30 del 1988, in deroga all' osservanza dell' ordine di priorità ivi stabilito.
Art. 5
 
1. L' intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli interessati:
a) ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
2 Parole soppresse al comma 3 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
3 Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
4 Comma 6 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 6
 
1. Nei Comuni indicati dall' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i titolari degli edifici interessati dal provvedimento di revoca assunto ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della presente legge, possono presentare domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, entro 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento.
Art. 7
 
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente disposti prima dell' entrata in vigore della presente legge in favore dei soggetti che, muniti dei prescritti requisiti per l' accesso ai contributi previsti dal Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, abbiano aderito all' invito loro rivolto dal Comune ad accettare l' intervento edilizio unitario.