Legge regionale 07 settembre 1990, n. 44 - TESTO VIGENTE dal 25/06/1993

Disposizioni in materia di ambiti edilizi di intervento unitario, individuati ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dagli eventi sismici del 1976.
Art. 6
 
1. Nei Comuni indicati dall' articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, i titolari degli edifici interessati dal provvedimento di revoca assunto ai sensi dell' articolo 2, comma 4, della presente legge, possono presentare domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, entro 60 giorni dalla notifica del predetto provvedimento.