Legge regionale 23 luglio 1990 , n. 30 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Interventi regionali in materia di trasporto marittimo, lagunare, lacuale e fluviale di persone. Modifica alla legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, recante norme in materia di portualità e vie di navigazione nella Regione Friuli - Venezia Giulia. Aumento della partecipazione azionaria della Regione nella Società << Idrovie SpA >>.

Art. 1

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 12/2003

Art. 2

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 12/2003

Art. 3

1. Dopo il comma 1 dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è inserito il seguente comma:

<< 1 bis. Possono essere concessionarie dell' Amministrazione regionale, per la realizzazione delle opere di cui al comma 1, limitatamente alle opere sulle vie navigabili, società a partecipazione regionale. >>.

Art. 4

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera aa), L. R. 10/2012

Art. 5

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 12/2003

Art. 6

( ABROGATO )

(1)

Note:

Articolo abrogato da art. 16, comma 2, L. R. 12/2003

Art. 7

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 1 bis dell' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, così come inserito dall' articolo 3, fanno carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.