Art. 12
Edilizia convenzionata
(programma 1.4.1.)
2. Le annualitą relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 600 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 600 milioni per l' anno 2010.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitą autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualitą autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.