Legge regionale 09 luglio 1990, n. 29 - TESTO VIGENTE dal 13/01/2016

Assestamento del bilancio ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, variazioni al bilancio per l' anno 1990 ed al bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992, autorizzazione di ulteriori e maggiori spese ed altre norme finanziarie e contabili.
Art. 23
 Attivitā teatrali
(programma 2.4.3.)
1. In considerazione della funzione svolta dall' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia quale organismo primario di produzione teatrale ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, ed in relazione alla necessitā dell' Ente medesimo di ricorrere al mercato finanziario per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere allo stesso un contributo annuo per quindici anni, nella misura di lire 250 milioni annui.
2. Il contributo sarā concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dell' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualitā del contributo precitato sarā disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
3. A tal fine č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 250 milioni.
4. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004.
5. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 č istituito - alla Rubrica n. 7 - programma 0.1.4. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 1217 (2.1.242.5.06.06) con la denominazione << Contributo quindicennale all' Ente autonomo del Teatro stabile di prosa del Friuli - Venezia Giulia per il ripiano dei disavanzi di bilancio pregressi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992.
6. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.