Art. 8
Fornitura gratuita dei presidi
1. L' Amministrazione regionale emana idonee direttive alle Unitą sanitarie locali, per assicurare ai diabetici la fornitura gratuita di tutti i presidi diagnostici e terapeutici, incluso il materiale d' uso, in qualitą sufficiente, anche secondo le prescrizioni degli operatori dell' organizzazione diabetologica.
2. Le apparecchiature sperimentali o ad alto contenuto tecnologico quali i microinfusori fotometri, sistemi per l' autosomministrazione di insulina diversi dalle siringhe, sono concessi in uso ai singoli diabetici dai centri diabetologici o dagli ambulatori territoriali per il tempo necessario dettato dalle particolari situazioni patologiche del paziente.