Legge regionale 27 giugno 1990, n. 28 - TESTO VIGENTE dal 30/06/1993

Disposizioni per la prevenzione e la cura del diabete mellito nella Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.
Art. 6
1. Presso la Direzione regionale della sanità viene istituita la Commissione regionale di coordinamento per le attività diabetologiche, di seguito denominata Commissione, il cui compito è quello di formulare proposte per le attività di prevenzione, diagnosi e terapia del diabete mellito e sue complicanze, favorendo i suggerimenti più idonei per consentire all' Amministrazione regionale di affrontare le linee di programmazione più aderenti alle esigenze dei cittadini diabetici.
2. La Commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composta:
a) dall' Assessore alla sanità od in sua vece dal Direttore regionale della sanità, che la presiede;
b) da quattro esporti in materia diabetologica, designati dall' Assessore regionale alla sanità;
c) da tre rappresentanti delle associazioni diabetologiche più rappresentative in regione, scelti dall' Assessore regionale alla sanità fra quelli designati dalle associazioni medesime;
d) da un funzionario della Direzione regionale della sanità;
e) da un funzionario della Direzione regionale dell' assistenza sociale.

3. Possono inoltre essere chiamati a partecipare ai lavori della Commissione esperti particolarmente preparati sulla patologia diabetica e sue complicanze.
4. La Commissione dura in carica cinque anni, le sue funzioni restano prorogate fino all' insediamento della nuova Commissione ed i commissari sono rieleggibili.
5. I compiti di segreteria sono affidati ad un funzionario designato dalla Direzione regionale della sanità.
6. Ogni anno i risultati del lavoro svolto dalla Commissione devono pervenire, a mezzo di apposita relazione, ai componenti la competente Commissione consiliare permanente.
7. Ai componenti esterni della Commissione viene corrisposto un gettone di presenza ed il trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali con qualifica di dirigente.
Note:
1 La Commissione regionale di coordinamento per le attivita' diabetologiche, istituita con il presente articolo, e' soppressa dall' articolo 2 della legge regionale 23/97. Le funzioni amministrative di natura non consultiva sono trasferite alla Direzione regionale o al Servizio autonomo competente per materia.