Art. 5
1. Nel quadro degli interventi diretti all' attuazione del Piano regionale integrato dei trasporti e, in particolare, alla realizzazione dell' autoporto di Udine, centro merci polifunzionale, a servizio della commercializzazione delle merci e dei rapporti di import - export, l' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Comune di Udine contributi fino al 100% della spesa necessaria limitatamente all' acquisizione delle aree e all' infrastrutturazione delle stesse.
2. Sono ammesse a contributo anche le spese giā sostenute, prima dell' entrata in vigore della presente legge, per l' acquisizione dei terreni necessari per la realizzazione dell' autoporto e per la loro urbanizzazione.
3. Le modalitā di quantificazione, concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi di cui al presente articolo sono quelle previste dagli articoli 19 e 20 della
legge regionale 14 agosto 1987, n. 22.
Note:
1 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 43, comma 1, L. R. 13/1998