1. In attuazione del Piano particolareggiato di cui al precedente articolo 3 o del PAC di cui all'articolo 3 bis, la società per azioni prevista dall'
articolo 31, comma 4, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 , come sostituito dall' articolo 2 della presente legge, dovrà predisporre un Piano pluriennale di interventi, articolato sulla base di stralci funzionali, concernente in particolare:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 4, L. R. 23/2021 , con effetto dall'1/1/2022.