Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Art. 4
1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.
3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.
4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.
5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 19, comma 3, L. R. 17/2004
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 11/2018