Legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 - TESTO VIGENTE dal 29/03/2018

Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Articolo 3 bis aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 17/2004
Art. 2
 Funzioni
1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.
2. Le Commissione nell' autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali.
3. La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;
b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso gli amministratori locali;
c) può formulare proposte per armonizzare l' attività legislativa ed amministrativa della Regione e degli enti regionali alle finalità della presente legge;
d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sui progetti di legge che direttamente o indirettamente abbiano rilevanza per la condizione femminile;
e) esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;
f) favorisce e promuove la presenza delle donne nelle nomine di competenza della Regione;
g) predispone e promuove progetti di << azioni positive >> tesi ad espandere l' accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne;
h) esamina e valuta progetti e iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell' art. 3, comma 9.

5. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 4.
6. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell' Assemblea regionale, una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, da porre in discussione in Consiglio regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 4 da art. 1, comma 1, L. R. 11/2018
Art. 3
1 bis. La Commissione, per l'esercizio delle sue funzioni, è assistita dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 8 novembre 2013, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di personale, modifica alla legge regionale 2/2000 in materia di organizzazione regionale, nonché disposizioni concernenti gli organi di garanzia e il funzionamento dei gruppi consiliari).
4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera c), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione tutti gli atti a carattere generale.
5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all' articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.
6. Il Parere sugli atti di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e), deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento dell' atto. Ove il parere non sia espresso nel termine, lo stesso si intende favorevole.
7. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione sui criteri per l' individuazione dei piani di riparto della spesa di cui all' articolo 2, comma 3, lettera e).
9. Nell' ambito delle << azioni positive >> di cui all' articolo 2, comma 3, lettere g) e h), l' Amministrazione regionale è autorizzata, su proposta della Commissione, a concedere ad Enti locali, singoli od associati, contributi con modalità e criteri di rendicontazione legati ai relativi decreti di concessione.
Note:
1 La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
2 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
3 Comma 2 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
4 Comma 3 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
5 Comma 8 sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 17/2004
6 Parole soppresse al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 16/2013
7 Comma 1 bis aggiunto da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 16/2013
8 Parole soppresse al comma 2 da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 16/2013
Art. 3 bis

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo aggiunto da art. 19, comma 2, L. R. 17/2004
2 Articolo abrogato da art. 5, comma 2, L. R. 16/2013
Art. 4
1. La Commissione è composta dalla Consigliera o Consigliere regionale di parità di cui all'articolo 16 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e da quattordici commissarie o commissari che siano rappresentative/i dei movimenti delle donne e delle associazioni che si occupano della partecipazione paritaria di donne e uomini alla vita economica e sociale del territorio regionale e abbiano in questo campo riconosciuta esperienza e competenza nei diversi aspetti e profili.
3. I componenti uomini della Commissione non possono essere in quota superiore al 30 per cento.
4. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica e un rappresentante dei Consiglieri regionali in carica.
5. Entro sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), i movimenti e le associazioni di cui al comma 1, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e dei candidati e i relativi curricula al Presidente della Regione che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi sessanta giorni.
6. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie e i commissari possono essere confermati una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie o di uno dei commissari si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 5.
Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 19, comma 3, L. R. 17/2004
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 41, comma 1, lettera a), L. R. 10/2013
3 Parole sostituite alla lettera a) del comma 2 da art. 41, comma 1, lettera b), L. R. 10/2013
4 Articolo sostituito da art. 2, comma 1, L. R. 11/2018
Art. 6
 Presidenza e funzionamento della Commissione
5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno: può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.
Note:
1 Comma 6 aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
2 Comma 7 aggiunto da art. 89, comma 1, L. R. 4/1991 con effetto, ex articolo 95 della medesima legge, dal 1° gennaio 1991.
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 42, comma 1, L. R. 1/2000
4 Comma 1 sostituito da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
5 Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
6 Comma 3 sostituito da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
7 Comma 5 bis aggiunto da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
8 Comma 5 ter aggiunto da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
9 Comma 5 quater aggiunto da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
10 Comma 6 abrogato da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
11 Comma 7 abrogato da art. 19, comma 5, L. R. 17/2004
12 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 11/2018
13 Parole aggiunte al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 11/2018
14 Comma 3 sostituito da art. 3, comma 1, lettera c), L. R. 11/2018
15 Parole aggiunte al comma 4 da art. 3, comma 1, lettera d), L. R. 11/2018
Art. 7
Note:
1 Comma 3 bis aggiunto da art. 42, comma 2, L. R. 1/2000
2 Articolo sostituito da art. 19, comma 6, L. R. 17/2004
3 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 22, L. R. 1/2005
4 Parole aggiunte al comma 4 da art. 7, comma 22, L. R. 1/2005
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 22, L. R. 27/2012, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 42, comma 1, L. R. 10/2013
6 Comma 1 sostituito da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 24/2014
7 Comma 2 sostituito da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 24/2014
8 Comma 3 sostituito da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 24/2014
9 Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, lettera a), L. R. 11/2018
10 Parole sostituite al comma 4 da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 11/2018
11 Parole sostituite al comma 5 da art. 4, comma 1, lettera c), L. R. 11/2018
Art. 9
 Norma finanziaria
1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al capitolo 150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 2 dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di complessive lire 60 milioni, suddivisi in ragione di lire 20 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
3. Per le finalità previste dal comma 9 dell' articolo 3, è autorizzata la spesa complessiva di lire 390 milioni, suddivisa in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 4782 (1.1.232.5.08.02) con la denominazione << Contributi agli Enti locali per la realizzazione di progetti pilota tesi ad espandere l' accesso al lavoro e ad incrementare le opportunità di formazione e qualificazione professionale delle donne >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 390 milioni, suddiviso in ragione di lire 130 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
5. All' onere complessivo di lire 450 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992 si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Rubrica n. 28, Partita n. 18 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
6. Sul precitato capitolo 4782 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 130 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.