Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
Art. 7
 
1. La relazione di cui all' art. 6 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato A alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
6. I dipendenti idonei ma non promossi negli scrutini con decorrenza 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1989, saranno inseriti, rispettivamente, nelle graduatorie degli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1985 e per quella relativa all' entrata in vigore della presente legge.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 47/1990
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, L. R. 47/1990