1. In via eccezionale e transitoria, i passaggi di qualifica con decorrenza 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 prevista dalla
legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, nonché quelli con decorrenza 1 gennaio 1988 e 1 gennaio 1989 avvengono, mediante scrutinio per merito comparativo secondo le disposizioni contenute nel presente Capo e secondo la vigente normativa regionale, in quanto applicabile.