Legge regionale 07 marzo 1990, n. 11 - TESTO VIGENTE dal 14/12/2016

Provvedimenti urgenti in materia di personale.
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 1, L. R. 47/1990
2 Parole aggiunte all' Allegato D da art. 16, comma 1, L. R. 47/1990
3 Integrata la disciplina della legge da art. 18, comma 1, L. R. 47/1990
4 Integrata la disciplina della legge da art. 18, comma 2, L. R. 47/1990
5 Allegato E interpretato da art. 20, L. R. 47/1990
6 Parole aggiunte all' Allegato F da art. 48, comma 1, L. R. 8/1991
7 Integrata la disciplina della legge da art. 3, comma 2, L. R. 50/1991
8 Quando le disposizioni della presente legge menzionano la Commissione paritetica, la menzione si intende riferita al Consiglio di amministrazione del personale, come previsto dall' articolo 60 della L.R. 18/96.
9 Integrata la disciplina della legge da art. 60, comma 2, L. R. 18/1996
10 Quando le disposizioni della presente legge menzionano il congedo ordinario, il congedo straordinario retribuito, il congedo straordinario non retribuito ed il congedo per malattia la menzione si intende riferita rispettivamente alle ferie, al permesso retribuito, al permesso non retribuito ed all' assenza per malattia, come previsto dall' articolo 86 della L.R. 18/96.
11 Integrata la disciplina della legge da art. 13, comma 1, L. R. 20/1996
12 Integrata la disciplina della legge da art. 15, comma 1, L. R. 20/1996
13 Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 3, L. R. 31/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 10/2002
14 Integrata la disciplina della legge da art. 32, comma 1, L. R. 31/1997
15 Integrata la disciplina della legge da art. 32, comma 4, L. R. 31/1997
16 Integrata la disciplina della legge da art. 1, comma 5, L. R. 18/1998
17 Integrata la disciplina della legge da art. 11, comma 3, L. R. 1/2000
18 Capo VI abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO I
 Finalità
Art. 1
 
1. Al fine di consentire la completa attuazione del processo di ristrutturazione del Consiglio regionale, dell' Amministrazione regionale e degli enti regionali, introdotto con la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, nonché di garantire la funzionalità e l' efficienza dei singoli settori di intervento e, nel loro ambito, un adeguato coordinamento dell' attività lavorativa, con la presente legge, avente carattere eccezionale e transitorio, si provvede ai necessari e non più dilazionabili adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.
CAPO II
 Accesso alla qualifica di dirigente
Art. 2
1. In via eccezionale e transitoria, l' accesso alla qualifica di dirigente per le decorrenze 1 luglio 1983, 1 gennaio 1985 e per quella relativa alla data di entrata in vigore della presente legge, avviene mediante scrutinio per merito comparativo secondo le modalità di cui al presente Capo, nonché secondo la vigente normativa regionale in quanto applicabile.
2. I posti disponibili per l' accesso alla qualifica di dirigente per gli anni 1986, 1987, 1988 e 1989 vengono attribuiti mediante inquadramento del personale in servizio che eserciti da almeno sei mesi alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di un provvedimento formale dell' Amministrazione regionale, le funzioni di sostituto di direttore di Servizio privo di titolare ovvero le funzioni di sostituto di dirigente di staff privo di titolare; vengono altresì attribuiti mediante scrutinio per merito comparativo, con decorrenza 1 gennaio 1989 e secondo le modalità previste al comma 1, i posti rimasti disponibili a seguito degli inquadramenti di cui al presente comma.
3. Gli inquadramenti di cui al comma 2 avvengono, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione del personale, con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di decorrenza dell' incarico e sono disposti a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990
2 La menzione di dirigente di staff si intende riferita agli incarichi di funzioni dirigenziali di cui agli articoli 53 e 54 della L.R. 18/96, come previsto dall' articolo 55 della medesima L.R. 18/96.
Art. 4
 
3. Il Consiglio di amministrazione del personale esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 52:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario, superiore a due anni, valutabile fino ad un massimo di 5 anni. (Punti 0,60 per ogni anno e punti 0,05 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 3);
b) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di funzionario ovvero di consigliere, valutabile fino ad una massimo globale di ulteriori 5 anni. (Punti 0,20 per ogni anno e punti 0,016 per ogni mese intero, fino ad un massimo di punti 1);
c) possesso del diploma di laurea attinente al profilo professionale di accesso. (Punti 3);
d) relazione di cui all' articolo 6. (Fino ad un massimo di punti 35);
e) idoneità conseguita in concorsi per esami e per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Fino ad un massimo di punti 3);
f) funzioni superiori di qualifica dirigenziale formalmente attribuite, con gradualità di punteggio conformemente alla durata del relativo incarico, comunque superiore ai sessanta giorni consecutivi nell' arco dell' anno. (Fino ad un massimo di punti 5);
g) superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo, (fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 1, L. R. 13/1990
3 Comma 1 sostituito da art. 7, comma 1, L. R. 47/1990
4 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, L. R. 47/1990
5 Parole sostituite al comma 3 da art. 9, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 6
1. Tra i titoli valutabili va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del Servizio svolto dal funzionario per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 8.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il funzionario abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi funzionari che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si siano trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
Note:
1 Parole sostituite al comma 5 da art. 10, comma 1, L. R. 47/1990
2 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3 Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 7
 
1. La relazione di cui all' art. 6 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato A alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
6. I dipendenti idonei ma non promossi negli scrutini con decorrenza 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1989, saranno inseriti, rispettivamente, nelle graduatorie degli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1985 e per quella relativa all' entrata in vigore della presente legge.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1 Parole sostituite al comma 3 da art. 11, comma 1, L. R. 47/1990
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 12, comma 1, L. R. 47/1990
CAPO III
 Passaggi di qualifica mediante scrutini
per merito comparativo
Art. 13
1. In via eccezionale e transitoria, i passaggi di qualifica con decorrenza 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 prevista dalla legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, nonché quelli con decorrenza 1 gennaio 1988 e 1 gennaio 1989 avvengono, mediante scrutinio per merito comparativo secondo le disposizioni contenute nel presente Capo e secondo la vigente normativa regionale, in quanto applicabile.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 47/1990
Art. 14
 
1. Con riferimento all' articolo 6, commi 1 e 2, della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, i posti disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1984, 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986 e 1° gennaio 1987, risultano essere i seguenti:
1.1.841.1.851.1.861.1.87
Funzionari3792262
Consiglieri3691955
Segretari4182079
Coadiutori4391752


2. Ad integrazione di quanto disposto dall' articolo 6 della legge regionale 29 agosto 1987, n. 28, risultano disponibili per i passaggi di qualifica con decorrenza 1° gennaio 1988 e 1° gennaio 1989, i seguenti posti:
1.1.881.1.89
Funzionari2044
Consiglieri6932
Segretari2811
Coadiutori3116


3. L' attribuzione ai singoli profili professionali dei posti disponibili di cui ai commi 1 e 2, avviene secondo quanto indicato nell' allegato B alla presente legge.
Art. 15
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, gli scrutini di cui all' articolo 13, vengono effettuati dalla Commissione paritetica costituita in seno al Consiglio di amministrazione del personale con poteri deliberanti, la quale opera secondo le modalità di funzionamento stabilite dagli articoli 9 e 10 del Regolamento di cui all' articolo 168, ultimo comma, della citata legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Sulla base della relazione, di cui all' articolo 16, del Direttore regionale, dell' Ente regionale o del Servizio autonomo competente la Commissione paritetica attribuisce uno dei seguenti giudizi sintetici a ciascun elemento parametrale: ottimo, elevato, buono, sufficiente, scarso; attribuisce altresì un punteggio definitivo alla relazione stessa, nonché agli altri titoli valutabili.
3. La Commissione paritetica esamina, ai fini delle promozioni, i seguenti titoli valutabili per un totale massimo complessivo di punti 59:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a cinque anni, valutabile fino ad un massimo di 15 anni. (Punti 0,60 per ogni anno, punti 0,05 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 9);
b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per la qualifica ed il profilo professionale di accesso. (Punti 5); ( per l' accesso alla qualifica di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza della qualifica di consigliere);
c) relazione di cui all' articolo 16. (Fino ad un massimo di punti 35);
d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale e di profilo professionale omogeneo a quello cui si accede. (Punti 3);
e) conseguimento della qualifica di appartenenza mediante concorsi, selezioni o prove, svolti per esami o per titoli ed esami. (Punti 5);
f) con riferimento ai soli scrutini per l' accesso alle qualifiche di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente e/o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo. (Fino ad un massimo di punti 2 e di punto 0,50 per ciascun titolo).

4. Tutti i requisiti ed i titoli valutabili, salvo quanto previsto per la relazione di cui all' articolo 16, devono essere posseduti alla data del 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce lo scrutinio.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 13/1990
2 Parole sostituite al comma 3 da art. 6, comma 1, L. R. 13/1990
Art. 16
1. Tra i titoli valutabili, va ricompresa una relazione redatta dal Direttore regionale, dal Direttore dell' Ente o dal Direttore del Servizio autonomo competente e riferentesi alla quantità ed alla qualità del servizio svolto dal candidato per un periodo complessivo di un anno calcolato dalla data di richiesta della relazione di cui all' articolo 18.
3. Qualora la relazione del Direttore regionale, Direttore dell' Ente o Direttore del Servizio autonomo competente non possa riferirsi per intero al periodo indicato al comma 1, dovrà tenersi conto degli elementi forniti dai Direttori regionali, degli Enti o dei Servizi autonomi che abbiano diretto le strutture organizzative presso le quali il dipendente abbia prestato servizio nel periodo preso in considerazione.
4. Qualora la relazione riguardi dipendenti che, per almeno la metà del periodo indicato al comma 1, si sono trovati in posizione di comando presso altre Amministrazioni od Enti di cui all' articolo 46, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, ovvero assenti per congedo od aspettativa, la relazione stessa verrà redatta dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale, sulla base degli elementi in possesso.
5. Qualora la Commissione paritetica di cui all' articolo 15 lo richieda la relazione potrà essere integrata da ulteriori elementi di informazione forniti dal Direttore regionale dell' organizzazione e del personale.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, comma 3, L. R. 47/1990
2 Comma 2 interpretato da art. 19, comma 1, L. R. 47/1990
3 Articolo interpretato da art. 92, comma 1, L. R. 18/1996
Art. 17
1. La relazione di cui all' articolo 16 viene redatta sulla base della scheda di valutazione riportata nell' allegato C alla presente legge.
2. Ad ognuno degli elementi parametrali riportati nella scheda di valutazione, raggruppati nella I e II categoria, nonché ad ognuna delle sottovoci in cui i suddetti elementi sono articolati, il Direttore regionale, il Direttore dell' Ente o il Direttore del Servizio autonomo competente assegna un giudizio analitico.
3. Sulla base del giudizio analitico assegnato, la Commissione paritetica esprime, per ciascun elemento parametrale, un giudizio sintetico, ai sensi dell' articolo 15, attribuendo altresì, alla luce degli elementi contenuti nella relazione, i relativi punteggi entro i limiti riportati nell' allegato E alla presente legge. Esaurita tale fase, la Commissione attribuisce il punteggio a ciascun titolo valutabile, procedendo inoltre alla determinazione della somma complessiva dei titoli medesimi.
4. Non saranno considerati idonei e pertanto saranno esclusi dalla graduatoria, i dipendenti i quali, nella valutazione della relazione non avranno raggiunto un punteggio minimo di punti 18.
5. La relazione deve essere unica per ogni partecipante agli scrutini per le decorrenze 1 gennaio 1984, 1 gennaio 1985, 1 gennaio 1986, 1 gennaio 1987 e 1 gennaio 1988; la Commissione paritetica, sulla base degli elementi forniti dalla Direzione regionale dell' organizzazione e del personale, indicherà nella relazione medesima la prima decorrenza utile per la partecipazione allo scrutinio per merito comparativo.
6. Per le decorrenze di cui al comma 5, i dipendenti idonei, ma non promossi nel primo scrutinio al quale hanno titolo a partecipare, saranno inseriti nelle eventuali successive graduatorie con decorrenza relativa agli anni corrispondenti.
7. I posti disponibili, ma non assegnati nei singoli scrutini, saranno attribuiti agli scrutini con decorrenza relativa agli anni successivi, nei medesimi profili professionali o gruppi di profili professionali.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 2, L. R. 47/1990
Art. 23
 
1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, partecipa agli scrutini per merito comparativo di cui all' articolo 13, secondo la seguente equiparazione:
Livelli funzionali-retributiviQualifica funzionale
I livellocommesso
II livelloagente tecnico
III livellocoadiutore
IV livellosegretario
V livelloconsigliere


2. Nel caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il personale di cui al comma 1 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
CAPO IV
 Inquadramento di personale sulla base di idoneità conseguite
Art. 25
3. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, stesse usufruendo, alla suddetta data, del collocamento in aspettativa, per l' esercizio di funzioni pubbliche, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benenfici di cui al comma 1.
4. Il personale che, immesso nella qualifica superiore a quella rivestita alla data del 24 febbraio 1984, sia transitato nei ruoli del personale di segreteria del Consiglio di Stato e dei TTAARR, rimane inquadrato nella suddetta qualifica superiore fatti salvi le decorrenze ed i benefici di cui al comma 1.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 20/1996
Art. 26
 
1. In relazione alle crescenti necessità derivanti dalla costituzione del nuovo assetto organizzativo introdotto dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e dalle numerose cessazioni dal servizio di personale appartenente alla qualifica di dirigente, il personale in servizio che abbia conseguito l' idoneità in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti di qualifica dirigenziale, e che non abbia titolo agli inquadramenti di cui all' articolo 2, comma 2, viene inquadrato nella qualifica funzionale di dirigente nel profilo professionale corrispondente a quello di appartenenza ovvero, qualora appartenga a profili professionali privi di corrispondenza, nel profilo professionale di dirigente giuridico - amministrativo - legale.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1, avviene con effetto, ai fini giuridici ed economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli scrutini per merito comparativo per le decorrenze 1 luglio 1983 e 1 gennaio 1985, di cui all' articolo 2.
Art. 27
 
1. Per sopperire alle immediate esigenze di funzionalità dell' apparato burocratico derivanti dal nuovo assetto organizzativo definito dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dalle ulteriori funzioni amministrative trasferite alla Regione Friuli - Venezia Giulia dal DPR 15 gennaio 1987, n. 469 nonché dell' espletamento di compiti ispettivi e di speciali servizi connessi all' attuazione di specifici progetti obiettivo previsti dalla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, il numero dei posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale viene aumentato, per la sola qualifica di dirigente e con decorrenza dall' entrata in vigore della presente legge, di 50 unità.
CAPO V
 Lavoro a tempo parziale
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 13 sostituito da art. 47, comma 1, L. R. 8/1991
2 Comma 13 bis aggiunto da art. 47, comma 1, L. R. 8/1991
3 Parole aggiunte al comma 5 da art. 41, comma 1, L. R. 39/1993
4 Parole sostituite al comma 11 da art. 41, comma 2, L. R. 39/1993
5 Comma 14 bis aggiunto da art. 41, comma 3, L. R. 39/1993
6 Comma 14 ter aggiunto da art. 41, comma 3, L. R. 39/1993
7 Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
8 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 30

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO VI
 Strutture stabili di livello inferiore al servizio
Art. 32

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera v), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO VII
 Norme finali e finanziarie
Art. 33
1. Il personale che alla data del 28 febbraio 1989 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' art. 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 punto 2) della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, ai sensi degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 ed ai sensi dell' art. 25 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, può essere inquadrato, trascorsi 6 mesi dalla data di inizio del comando, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza secondo l' equiparazione di cui alla tabella F allegata alla presente legge.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima e previo parere favorevole del Direttore generale, di Ente o di Servizio autonomo presso cui l' interessato presta servizio alla data d' inquadramento.
3. Il personale inquadrato ai sensi del presente articolo conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
5. Al personale inquadrato ai sensi del presente articolo, spetta l' eventuale differenza tra l' assegno di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, e l' importo del beneficio contrattuale conseguito presso l' Ente di provenienza determinato ai sensi del comma 4, lettera b).
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 33, comma 2, L. R. 8/1991
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 6, L. R. 20/1996
3 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993