Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITĀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 60
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, č autorizzata la spesa complessiva di lire 21.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 8.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 21.500 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 65
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programma 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, č autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1990 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalitā previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, č autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalitā previste dalla lettera b del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, č autorizzata la spesa di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1990 e di lire 350 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
7. Per le finalitā previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, č autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
9. L' Amministrazione regionale č autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la realizzazione, nella zona industriale, del Centro di innovazione d' alta tecnologia << Apollo Candoni >>.
10. Per le finalitā previste dal comma 9 č autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
11. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e del turismo
Art. 77
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalitā previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
7. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 83
 Infrastrutture turistiche
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalitā previste dalla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, č autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Per le finalitā previste dagli articoli 18 e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, č autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO V
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 85
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalitā previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, nell' anno 1990 e, rispettivamente, nell' anno 1991, due limiti di impegno di lire 700 milioni ciascuno.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 700 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
c) lire 700 milioni per l' anno 2000.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 86
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalitā previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalitā previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
7. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualitā autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO VI
 Interventi a favore di societā a partecipazione regionale
e di organismi di credito speciale
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012
Art. 91

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012