Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
Art. 95
 Opere pubbliche
(programma 1.1.2.)
1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1988 dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, viene ridotto di lire 870 milioni a decorrere dall' anno 1990. Le annualitā relative al predetto limite vengono ridotte di lire 870 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007.
2. Per le finalitā previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, č autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 880 milioni.
3. Le annualitā relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 2.640 milioni, corrispondente alle annualitā autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualitā autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalitā previste dal comma 6 č autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, L. R. 29/1990