Art. 39
Programmi annuali di esercizio
dei trasporti pubblici locali
(programma 1.5.5.)
1. Per assicurare la regolare attuazione del piano regionale e dei piani di bacino per il trasporto pubblico locale, nonché per il finanziamento dell' annuale programma di esercizio dei relativi servizi, di cui all'
articolo 48, primo comma, della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 246.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 82.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 246.000 milioni fa carico al capitolo 3978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.