Legge regionale 07 febbraio 1990, n. 3 - TESTO VIGENTE dal 26/10/2017

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1990).
TITOLO I
CAPO I
Art. 4
1. Nell' articolo 35 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 34 >> viene sostituita con la locuzione << con riguardo alla previsione dell' articolo 33, comma 2, e 34 >>.
CAPO II
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 5
1. In attuazione dell' articolo 54 dello statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 - la somma complessiva di lire 113.000 milioni, per l' anno 1990, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dagli articoli 6, 7, 8 e 9; di detto importo la somma di lire 11.000 milioni corrispondente alla prima annualità del limite d' impegno autorizzato con il comma 2, lettera b).
2. Per le finalità di cui al comma 1 sono autorizzati, nell' anno 1990:
a) la spesa di lire 102.000 milioni, il cui onere fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990;
b) un limite di impegno di lire 11.000 milioni.

3. Le annualità relative al limite d' impegno di cui al comma 2, lettera b), saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 11.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 33.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 1775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 6
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, alle Province viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 60.000 milioni; di detto importo la somma di lire 10.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 3.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata alle Province, per l' anno 1990, la somma di lire 42.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 24.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' art. 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica;
2) dell' art. 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche;
3) dell' art. 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature;
4) dell' art. 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali;
5) dell' art. 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali;
6) dell' art. 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature;
7) dell' art. 54, comma 2, in materia di istituzione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' art. 29, così come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, in materia di attività culturali, corsi di orientamento musicale, promozione e diffusione della cultura della pace, istruzione professionale e turismo scolastico;
2) dell' articolo 30, comma 1, in materia di musei medi e minori e di coordinamento delle biblioteche;
3) dell' art. 33, comma 2, in materia di colonie ed istituti di educazione;
4) dell' articolo 34, in materia di sostegno delle associazioni di tutela dei cittadini menomati, disabili e handicappati;
5) dell' articolo 36, comma 2, in materia di sostegno delle attività ricreative e sportive;
6) dell' articolo 54, comma 3, come modificato dal precedente art. 2, in materia di gestione di parchi urbani, con l' esclusione dei parchi di competenza dei Comuni capoluogo;
7) dell' articolo 5 della legge regionale 20 giugno 1988, n. 59, in materia di scuole ed istituti di musica;
c) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 47, comma 1, in materia di infrastrutture per insediamenti industriali e di gestione delle zone industriali;
2) dell' articolo 47, comma 3, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi;
d) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 48, in materia di scuole non statali;
e) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 57, in materia di caccia e pesca, nonché a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58;
f) lire 500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite, nei territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, ai sensi:
1) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
2) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
3) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale;
4) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
5) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

3. Viene assegnato alle Province, per l' anno 1990, un limite d' impegno di lire 10.000 milioni per lo svolgimento - relativamente alle iniziative ed interventi di carattere pluriennale - delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, da utilizzarsi secondo le modalità previste dalla vigente legislazione regionale a fianco di ciascuno richiamata:
a) dall' articolo 27, commi 1 e 2, in materia di edilizia scolastica, da utilizzarsi secondo quanto previsto dagli articoli 2 e 5 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni e integrazioni e dall' articolo 3 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 33;
b) dall' articolo 31, in materia di realizzazione di musei e biblioteche, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30;
c) dall' articolo 37, comma 2, in materia di impianti sportivi e ricreativi e relative attrezzature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43, e dall' articolo 3, comma 1, lettere b) e c), e comma 2 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71;
d) dall' articolo 48, comma 2, in materia di viabilità di competenza degli enti locali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 11, comma 1, lettera c), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserito dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3;
e) dall' articolo 49, in materia di municipi, cimiteri e sedi di uffici e servizi comunali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modificazioni e integrazioni e dall' articolo 2 ter della citata legge regionale 4 maggio 1978, n. 33 come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1981, n. 25;
f) dall' articolo 50, comma 1, limitatamente ai territori non inclusi nei comprensori delle Comunità montane, in materia di acquedotti e fognature, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche e integrazioni e dall' articolo 1 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 30;
g) dall' articolo 51, comma 1, in materia di ristrutturazione di sale cinematografiche e polifunzionali, da utilizzarsi secondo quanto previsto dall' articolo 1 della legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 57.

4. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera a), e al comma 3 e una quota non inferiore al cinquanta per cento delle somme di cui al comma 2, lettera c).
5. Viene assegnata alle Province, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 8.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 48, commi 1 e 3, della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 1, L. R. 11/1996
Art. 7
 Trasferimenti ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, ai Comuni viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 39.000 milioni.
2. Per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1990, la somma di lire 12.000 milioni, secondo l' articolazione per materie di seguito specificata:
a) lire 9.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 28, comma 1, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio;
b) lire 3.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi:
1) dell' articolo 30, comma 2, in materia di istituzione e gestione di biblioteche e sistemi bibliotecari;
2) dell' articolo 36, comma 3, in materia di promozione delle attività ricreative e sportive di base;
3) dell' articolo 37, comma 3, in materia di equipaggiamento sportivo.

3. Viene assegnata ai Comuni, per l' anno 1990, l' ulteriore somma di lire 27.000 milioni:
a) per lo svolgimento delle funzioni istituzionali di carattere generale di cui all' art. 9, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2;
b) ad eventuale integrazione dei fondi assegnati per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 2;
c) per lo svolgimento delle funzioni amministrative esercitate ai sensi degli articoli 40, 42, 46 della citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e ai sensi della legge regionale 30 maggio 1988, n. 39.

Art. 9
 Trasferimenti alla Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 5, comma 1, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata, per l' anno 1990, la somma complessiva di lire 6.000 milioni; di detto importo la somma di lire 1.000 milioni corrisponde alla prima annualità del limite d' impegno assegnato con il comma 4.
2. Viene assegnata alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli, per l' anno 1990, la somma di lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:
a) dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni in campo agricolo e zootecnico;
b) dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilità forestale.

3.Viene assegnata alle Comunità montane, per l' anno 1990, la somma di lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dei sottoindicati articoli della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10:
a) dell' articolo 40, comma 3, come inserito con l' articolo 9 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, in materia di piccoli esercizi commerciali e pubblici esercizi;
b) dell' articolo 43, in materia di rifugi, bivacchi e sentieri;
c) dell' articolo 50, comma 1, in materia di acquedotti e fognature;
d) dell' articolo 52, comma 1, in materia di conservazione e incremento del patrimonio silvo - pastorale;
e) dell' articolo 55, comma 2, in materia di protezione della natura;
f) degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 10, così come sostituiti e modificati, rispettivamente, dagli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale 7 marzo 1989, n. 11, in materia di agriturismo.

5. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento delle somme di cui al comma 3 e al comma 4.
6.Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria:
a) per le finalità di cui all' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali);
b) per le finalità di cui alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e all' articolo 25 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54, che risultano iscritte al capitolo 982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi statali);
c) per le finalità di cui all' articolo 13, primo comma, del DL 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 648, che risultano iscritte al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali);
d) per le finalità di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40, che risultano iscritte al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 (fondi regionali).

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 2, comma 3, L. R. 14/2003
CAPO III
 Modalità di ripartizione, erogazione,
impiego e controllo delle assegnazioni
CAPO IV
 Adeguamento normativo dell' ordinamento degli enti locali
in attuazione dell'
articolo 5 del DPR 15 gennaio 1987,
n. 469 e ulteriori disposizioni di attuazione della legge
regionale 9 marzo 1988, n. 10
Art. 14
2. Per le spese in conto capitale gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, formano impegno sui relativi fondi di competenza dell' esercizio, iscritti nel bilancio degli enti medesimi.
5. Le somme impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, a carico degli stanziamenti di cui al comma 2, se disimpegnate entro il terzo anno successivo a quello dell' iscrizione in bilancio della relativa assegnazione, non costituiscono economie di bilancio, ma vengono considerate - con effetto dell' anno della iscrizione medesima - residui passivi ai sensi del comma 3.
6. Per le spese correnti gli stanziamenti corrispondenti alle somme attribuite agli enti locali in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, costituiscono, per la parte non impegnata, economie di spesa. Le somme corrispondenti a tali economie, devono venir restituite all' Amministrazione regionale entro l' esercizio successivo a quello del loro accertamento.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
2 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 14, comma 1, L. R. 5/1994
3 Derogata la disciplina del comma 4 da art. 15, comma 2, L. R. 8/1995
4 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 3, L. R. 11/1996
5 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
6 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 18, comma 6, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
7 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 46, comma 4, L. R. 13/1998
8 Derogata la disciplina del comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 11/1999
9 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 31, L. R. 12/2010
Art. 15
 Norma transitoria
3. I residui passivi relativi alle somme impegnate ai sensi del comma 2 possono venire conservati nel conto dei residui per non più di due anni successivi a quello cui l' impegno si riferisce.
4. Trascorso tale termine, le somme corrispondenti alle economie così determinatesi devono venir restituite all' Amministrazione regionale.
5. Gli enti locali sono autorizzati a iscrivere le quote delle somme di cui ai commi 1 e 2 che, al 31 dicembre 1989, risultino non impegnate ai sensi dell' articolo 20, secondo comma, del DPR 19 giugno 1979, n. 421, in uno o più capitoli del conto residui dell' anno 1990 diversi da quello di provenienza, purché si tratti di capitoli allocati in bilancio ai sensi del comma 1 dell' articolo 12.
Art. 16
 Definizione dei procedimenti amministrativi
relativi alle funzioni trasferite dall' 1 gennaio 1990
1. Rimane di competenza della Regione la definizione dei procedimenti amministrativi - relativi a funzioni trasferite agli enti locali dall' 1 gennaio 1990 ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, - nell' ambito dei quali, prima dell' 1 gennaio 1990, siano state disposte, con deliberazione della Giunta regionale, assegnazioni o ripartizioni o destinazioni dei fondi iscritti in bilancio per gli esercizi fino al 1991.
2. Ai fini dell' applicazione di quanto disposto dall' articolo 66, comma 7, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le quote contemplate dalle deliberazioni di cui al comma 1 si considerano impegnate.
TITOLO II
 ULTERIORI INTERVENTI
A FAVORE DI ENTI LOCALI
Art. 18
 Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
colpite dagli eventi sismici del 1976
(programmi 0.7.1. e 1.4.3.)
2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà corrisposto per le finalità previste dall' articolo 13, primo comma, del precitato decreto legge 13 maggio 1976, n. 227, verrà ripartito in misura proporzionale rispetto all' importo erogato dallo Stato a ciascuna Comunità, nell' anno 1977, ai sensi dell' articolo 5 del predetto decreto legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730.
3. Per le finalità previste dai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 992 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare un finanziamento straordinario di lire 750 milioni a favore della Comunità montana della Carnia per l' ampliamento ed il completamento della propria sede in Tolmezzo.
6. Per le finalità di cui al comma 5 è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e di lire 250 milioni per l' anno 1991.
7. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 3400 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore
della tutela dell' ambiente
Art. 21
 Opere acquedottistiche di rilevanza regionale
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, concernente la progettazione e la realizzazione delle opere acquedottistiche nella Destra Tagliamento, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la progettazione, la realizzazione ed il completamento delle opere acquedottistiche della zona del Basso Friuli, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per gli interventi previsti dal comma 1 dell' articolo 1 della legge 1 agosto 1977, n. 545, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il completamento delle opere relative all' acquedotto dell' Isonzo, ivi comprese la ristrutturazione ed il potenziamento delle reti di distribuzione idrica nei comuni della provincia di Trieste, nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo.
6. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990-1992.
7. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2331 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 5 da art. 132, comma 1, L. R. 4/1992 con effetto, ex articolo 143 della medesima legge, dal 1° gennaio 1992.
Art. 23
 Smaltimento dei rifiuti solidi urbani
e dei rifiuti speciali tossici e nocivi
(programma 1.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni, autorizzata per l' anno 1991 dell' articolo 26, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 2394, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 35.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 15.000 milioni per l' anno 1992.
4. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera b), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
5. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2396 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
6. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
7. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 27
1. Per la realizzazione del programma regionale per la prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi approvato con delibera della Giunta regionale n. 5288 del 14 ottobre 1988, in attuazione del Regolamento n. 3529 del 17 novembre 1986 del Consiglio della Comunità europea, è autorizzata la spesa complessiva di lire 420 milioni per gli anni 1990 e 1991, così suddivisa tra gli anni e tra i diversi interventi di cui alle lettere a), c) ed e) del paragrafo 1 dell' articolo 2 del citato Regolamento CEE n. 3529/1976:
a) lire 126 milioni, suddivisi in ragione di lire 82 milioni per l' anno 1990 e di lire 44 milioni per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera a) del paragrafo 1;
b) lire 255.500.000, suddivisi in ragione di lire 166 milioni per l' anno 1990 e di lire 89.500.000 per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera c) del paragrafo 1;
c) lire 38.500.000, suddivisi in ragione di lire 25 milioni per l' anno 1990 e di lire 13.500.000 per l' anno 1991, per gli interventi di cui alla lettera e) del paragrafo 1.

2. L' onere complessivo di lire 420 milioni, autorizzato con il comma 1 per gli anni 1990 e 1991 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990:
a) l' onere complessivo di lire 126 milioni di cui alla lettera a) sul capitolo 3013;
b) l' onere complessivo di lire 255.500.000 di cui alla lettera b) sul capitolo 3015;
c) l' onere complessivo di lire 38.500.000 di cui alla lettera c) sul capitolo 2980.

CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 31
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 4.000 milioni, e nell' anno 1991 il limite di impegno di lire 10.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 4.000 milioni per l' anno 1990;
b) lire 14.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 32.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 33

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 40/1990
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 34
 Edilizia di interesse pubblico
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dal comma 2 dell' articolo 7 ter, della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, sono autorizzati due limiti di impegno di lire 500 milioni, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1990 e dall' anno 1991.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 2009;
c) lire 500 milioni per l' anno 2010.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3382 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2010 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dal comma 3 dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3383 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
Art. 35

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nel settore delle infrastrutture di trasporto
Art. 36

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37
 Interventi nel settore dei porti
e della navigazione interna
(programma 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, escluse quelle indicate dal comma 4 dell' articolo 41 della legge regionale medesima, è autorizzata la spesa di lire 5.500 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. La spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata con l' articolo 87, comma 6 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità di cui all' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente all' Ente autonomo del Porto di Trieste, viene rideterminata in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 9.000 milioni per l' anno 1992 medesimo, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992, e del bilancio per l' anno 1990.
6. L' onere relativo alla suddetta maggiore spesa di lire 9.000 milioni per l' anno 1992 fa parimenti carico al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
7. In relazione al disposto di cui al comma 5, lo stanziamento complessivo del capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 40.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 10.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
8. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti a favore del Consorzio per lo sviluppo industriale del Comune di Monfalcone, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
9. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
10. La spesa di lire 6.000 milioni autorizzata per l' anno 1990 per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 - riguardanti gli interventi a favore della << zona interscambio merci >> del Porto di Monfalcone - è suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
11. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fa parimenti carico al capitolo 3782 dello stato di previsione dei bilanci citati.
12. In relazione al disposto di cui al comma 10, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 3782, dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, risulta determinato in lire 10.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990, lire 5.000 milioni per l' anno 1991 e lire 2.000 per l' anno 1992.
13. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, relativamente ai finanziamenti al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell' Aussa - Corno, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
14. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
15. Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
16. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3786 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 43

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO V
 INTERVENTI NEI SETTORI DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nel settore della sanità
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Comma 5 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2 Comma 5 bis aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3 Comma 5 ter aggiunto da art. 33, comma 1, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
4 Articolo abrogato da art. 4, comma 12, L. R. 4/2001
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 15, comma 3, L. R. 12/1995
CAPO II
 Interventi nel settore dell' assistenza
Art. 50
 Strumenti assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 13.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990, lire 1.000 milioni per l' anno 1991 e lire 12.000 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 13.500 milioni fa carico al capitolo 4846 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3 e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.500 milioni suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1990 e lire 5.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa carico al capitolo 4839 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO III
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della cultura e della formazione professionale
Art. 53
 Istituzioni culturali e scientifiche
(programmi 2.3.2., 2.3.3., 2.3.4. e 2.4.3.)
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5312 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991, e lire 1.000 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
7. Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
10. Il predetto onere di lire 140 milioni fa carico al capitolo 5598 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
12. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
14. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
16. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzata la spesa complessiva di lire 450 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
17. Il predetto onere complessivo di lire 450 milioni fa carico al capitolo 5580 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
19. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
20. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5581 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
21. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5580 e 5581 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
23. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5599 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
25. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5582 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
26. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5582 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 15 da art. 60, comma 2, L. R. 29/1990
2 Integrata la disciplina del comma 18 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
3 Integrata la disciplina del comma 22 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
4 Integrata la disciplina del comma 24 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
5 Comma 18 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
6 Comma 24 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
Art. 54
 Beni culturali
(programmi 2.4.1. e 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, come modificato dall' articolo 3 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 300 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
7. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 60
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 21.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.500 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991 e di lire 8.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 21.500 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. I rientri previsti dall' articolo 1, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 65
 Centri di servizi e di innovazione industriale
(programma 3.2.1. e 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l' anno 1990 e di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 7472 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 7253 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
5. Per le finalità previste dalla lettera b del comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1990 e di lire 350 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
7. Per le finalità previste dall' articolo 34 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata, per il settore industriale, la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale del Medio Tagliamento un finanziamento straordinario di lire 700 milioni per la realizzazione, nella zona industriale, del Centro di innovazione d' alta tecnologia << Apollo Candoni >>.
10. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.
11. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7482 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 72

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 73

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 74

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 75

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e del turismo
Art. 77
 Contributi pluriennali agli operatori commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
7. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 83
 Infrastrutture turistiche
(programmi 3.4.4. e 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dalla lettera e) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992.
2. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Per le finalità previste dagli articoli 18 e 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, per la concessione di contributi in conto capitale ai soggetti di cui all' articolo 38, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale n. 35/1987.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8439 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
CAPO V
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 85
 Contributi pluriennali alle imprese di spedizione
e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 400 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, nell' anno 1990 e, rispettivamente, nell' anno 1991, due limiti di impegno di lire 700 milioni ciascuno.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 700 milioni per l' anno 1990;
b) lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1999;
c) lire 700 milioni per l' anno 2000.

7. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2000 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 86
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1994.
7. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
8. Le annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO VI
 Interventi a favore di società a partecipazione regionale
e di organismi di credito speciale
Art. 88

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012
Art. 89

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012
Art. 91

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera y), L. R. 10/2012
TITOLO VII
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA
DI QUOTE ANNUALI DI SPESA DI INVESTIMENTO
PLURIENNALI NEL TRIENNIO 1990- 1992
Art. 92
 Rideterminazione e riduzioni
di autorizzazioni di spesa
(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1. e 3.3.2.)
1. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata con l' articolo 38 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1990 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
2. La spesa di lire 6.500 milioni per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 88, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1991 e di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6281 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992.
3. La spesa complessiva di lire 3.676.400.000 per l' anno 1991, autorizzata con l' articolo 59 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per la realizzazione di interventi in attuazione del Regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, viene ridotta di complessive lire 593 milioni, così suddivisi tra i diversi interventi indicati al comma 1 dell' articolo 59 della citata legge regionale 2/1989, ed i relativi sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992:
a) la spesa di lire 1.350 milioni autorizzata con il comma 1, lettera a) viene ridotta a lire 217.600.000, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6288;
b) la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata con il comma 1, lettera b) viene ridotta di lire 162 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2841;
c) la spesa di lire 176.400.000 autorizzata con il comma 1, lettera c) viene ridotta di lire 28.400.000, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6290;
d) la spesa di lire 500 milioni autorizzata con il comma 1, lettera d) viene ridotta di lire 80 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2927;
e) la spesa di lire 490 milioni autorizzata con il comma 1, lettera e) viene ridotta di lire 79 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6292;
f) la spesa di lire 160 milioni autorizzata con il comma 1, lettera f) viene ridotta di lire 26 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6294;

4. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1990, autorizzata dall' articolo 73, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE, CONTABILI
E PROCEDURALI
Art. 95
 Opere pubbliche
(programma 1.1.2.)
1. Il limite di impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato per l' anno 1988 dall' articolo 29, comma 2, della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, viene ridotto di lire 870 milioni a decorrere dall' anno 1990. Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 870 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007.
2. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 880 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 880 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
4. L' onere complessivo di lire 2.640 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l' anno 1990.
8. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 6 da art. 66, comma 1, L. R. 29/1990
Art. 98

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 23, comma 1, L. R. 6/2003 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della L.R. 6/2003.
Art. 99
 Modificazioni della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20
e successive modificazioni e integrazioni
2. Al sesto comma del medesimo articolo 7 ter della legge regionale 20/1983 e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì abrogate le parole << nei termini che saranno stabiliti dall' Assessore regionale delegato a trattare la materia dei lavori pubblici >>.
Note:
1 Comma 1 abrogato da art. 4, comma 81, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 ter, L.R. 20/1983.
Art. 100

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 37, comma 1, lettera f), L. R. 34/2017
Art. 101

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 102

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 65, comma 1, L. R. 6/2006
Art. 103

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 104

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 105

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo interpretato da art. 76, comma 1, L. R. 30/1992
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010