Art. 2
1. Qualora per l' attuazione degli interventi di sistemazione idrogeologica del bacino del Tagliamento, finanziati con l'
art. 2 della legge 1 dicembre 1986, n. 879, si sia scelto il regime della concessione con trasferimento di pubbliche funzioni, la convenzione di cui all'
articolo 4 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, può riguardare anche l' affidamento della fase preliminare di studio e della redazione della progettazione di massima, sulla base di apposito quadro indicativo.
Art. 3
3. Il predetto onere di lire 1.002.500.000 fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989 - 1991, il cui stanziamento viene, conseguentemente, elevato di lire 1.002.500.000 per l' anno 1990.
4. Al predetto onere di lire 1.002.500.000 si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.