Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 42 - TESTO VIGENTE dal 15/12/2016

Integrazioni e modifiche della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, recante: << Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli Enti locali >>.
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 49, comma 1, L. R. 1/2006
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 51, comma 1, lettera d), L. R. 20/2016
Art. 3
 
Il testo dell' art. 5 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, č cosė modificato:
1. Nell' art. 5, comma 1, della legge regionale 30
gennaio 1989, n. 2, la locuzione << lire 39.000 milioni >> viene sostituita dalla locuzione << lire 41.000 milioni >>;
2. Nell' alinea dell' art. 5, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione << lire 31.000 milioni >> viene sostituita dalla locuzione << lire 33.000 milioni >>;
3. Nell' art. 5, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, dopo la lettera h) viene aggiunta la seguente lettera:
<< i) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' art. 47, comma 3, in materia di infrastrutture per insediamenti produttivi. >>.

Art. 4
 
Il testo dell' art. 6 della legge regionale 30 gennaio 1989. n. 2, č cosė modificato:
1. Nell' art. 6, comma 1, della legge regionale 30
gennaio 1989, n. 2, la locuzione << lire 39.000 milioni >> viene sostituita dalla locuzione << lire 37.000 milioni >>;
2. Nell' alinea dell' art. 6, comma 2, della citata legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, la locuzione << lire 12.000 milioni >> viene sostituita dalla locuzione << lire 10.000 milioni >>;
3. Nell' art. 6, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, viene eliminata la lettera c).