Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 40 - TESTO VIGENTE dal 30/03/1993

Norme per l' attuazione del Programma Integrato Mediterraneo ( PIM ) per la laguna di Marano e Grado.
Art. 2
 Struttura organizzativa
1. La Direzione regionale degli affari comunitari e rapporti esterni, nell' ambito delle competenze stabilite dalla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e dalla legge regionale 31 gennaio 1989, n. 6, promuove gli atti e le iniziative necessari per la realizzazione del Programma; assicura il coordinamento degli uffici regionali competenti per settore e collabora con essi per dare attuazione agli interventi previsti dal PIM; cura, in collaborazione con le Direzioni regionali indicate ai commi successivi, la realizzazione e la gestione del sistema di monitoraggio del PIM previsto dal Regolamento ( CEE ) n. 2088/85 del 23 luglio 1985 e dal contratto di programma di cui all' art. 1; provvede agli adempimenti necessari all' attivitą del Comitato amministrativo del PIM, istituito con il medesimo contratto di programma e secondo quanto previsto dallo stesso.
2. Alla realizzazione dei progetti compresi nella misura relativa alla sistemazione idraulica della laguna di Marano e Grado e alla difesa delle aree vallive e lagunari provvedono, secondo le rispettive competenze, la Direzione regionale dell' agricoltura, la Direzione regionale dell' ambiente e la Direzione regionale della viabilitą e dei trasporti.
3. La Direzione regionale dell' industria, d' intesa con la Direzione regionale dell' agricoltura, dą attuazione alle misure in materia di molluschicoltura, vallicoltura, ricerca applicata e promozione dell' organizzazione commerciale previste dal PIM, con particolare riguardo a quanto disposto dagli articoli 4, 6 e 8 della presente legge.
4. La Direzione regionale della formazione professionale cura la realizzazione degli interventi previsti alla misura concernente la formazione professionale degli operatori dell' acquacoltura.