Legge regionale 05 settembre 1989, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 24/05/2012

Variazioni al bilancio pluriennale 1989-1991 ed al bilancio di previsione per l' anno 1989 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie e contabili.
TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE DI NUOVE
O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi per la salvaguardia dell' ambiente
Art. 21
 Acquedotti e fognature
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 2313 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68 è autorizzata la spesa di lire 18.750 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 18.750 milioni fa carico al capitolo 2324 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 18.750 milioni per l' anno 1989.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1989.
8. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 2322 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 700 milioni per l' anno 1989.
10. Il predetto onere di lire 2.100 milioni fa carico al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 2.100 milioni per l' anno 1989.
CAPO II
 Interventi nel settore del territorio
Art. 32
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo annuo costante ventennale per la realizzazione di un idoneo impianto di illuminazione e di opere di adeguamento dello stadio << Friuli >> di Udine in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 400 milioni.
3. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6136 (2.1.232.5.08.09) con la denominazione << Contributo ventennale al Comune di Udine per dotare lo stadio << Friuli >> di un idoneo impianto di illuminazione e per la realizzazione di opere di adeguamento in occasione dei campionati mondiali di calcio del 1990 >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6124 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni per l' anno 1989.
9. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6134 (2.1.232.3.08.09.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Trieste a titolo di concorso nella spesa necessaria a dotare la città di uno stadio adeguato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 5.000 milioni per l' anno 1989.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Gorizia un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 per la sistemazione del Palazzetto dello sport.
11. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 22 - programma 2.4.4. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 6135 (2.1.232.3.08.09) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Gorizia per la sistemazione del Palazzetto dello sport >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
12. Per le finalità previste dall' articolo 50, decimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
13. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
14. Per le finalità previste dall' articolo 50, quattordicesimo comma, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
15. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Art. 33
 Impianti sportivi di interesse locale
(programma 2.4.4.)
1. Per la concessione dei contributi annui costanti previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6123 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6127 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 100 milioni per l' anno 1989.
8. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1998.
9. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6128 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
13. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 6129 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi nel settore dei servizi sociali
CAPO IV
 Interventi nel settore della cultura
e della formazione professionale
Art. 38
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 230 milioni.
4. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
5. L' onere complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991, fa carico al capitolo 5433 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo viene conseguentemente elevato di pari importo.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Udine un contributo ventennale annuo costante, nella misura del 7% della spesa di lire 1 miliardo, per i lavori di restauro e di sistemazione dell' immobile denominato << Casa della contadinanza >>, facente parte del compendio del Castello di Udine.
8. A tale fine è autorizzato, nell' anno 1989, il limite di impegno di lire 70 milioni.
9. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 2008.
10. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 19 - programma 2.4.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VI - il capitolo 5443 (2.1.232.5.06.29) con la denominazione - << Contributo ventennale al Comune di Udine per i lavori di sistemazione dell' immobile denominato << Casa della contadinanza >> e con lo stanziamento complessivo di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1989 al 1991.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. Per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 46 della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Aquileia un contributo straordinario di lire 600 milioni. A tale fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
13. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 5502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l'anno 1989 e lire 500 milioni per l' anno 1990.
Art. 39
 Istituzione culturali e scientifiche
(programma 2.3.2.)
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5240 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, in termini di competenza, di lire 300 milioni per l' anno 1989; nella denominazione del precitato capitolo 5240, dopo la locuzione << palazzo del Torso >> è inserita la locuzione << e del palazzo Mangilli >>.
3. Per le finalità previste dall' articolo 5, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all' Istituto regionale cultura istriana - IRCI di Trieste per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali compresa l' acquisizione, la sistemazione e l' arredamento della relativa sede.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5222 (2.1.162.2.06.06.) con la denominazione << Sovvenzione annua all' Istituto regionale cultura istriana - IRCI di Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali compresa l' acquisizione, la sistemazione e l' arredamento della relativa sede >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 100 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione annua all' Istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 19 - programma 2.3.2. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5221 (2.1.162.2.06.06.) con la denominazione << Sovvenzione annua all' Istituto sloveno di ricerca - SLORI di Trieste per il conseguimento delle finalità istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 75 milioni per l' anno 1989.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 5221 e 5222 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
8. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1980 a favore dell' Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >>, con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della Casa dello studente medesima.
9. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989 viene istituito alla Rubrica n. 19 - Programma 2.3.2. - spese d' investimento categoria 2.4. - sezione VI - il capitolo 5251 (2.1.242.5.06.06.) con la denominazione << Finanziamento straordinario a favore dell' Associazione << Casa dello studente Antonio Zanussi - Pordenone >> con sede in Pordenone, per le opere di sistemazione e ristrutturazione del complesso della Casa dello studente medesima >> e con lo stanziamento di lire 800 milioni, suddiviso in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
Note:
1 Integrata la disciplina del comma 3 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
2 Integrata la disciplina del comma 5 da art. 60, comma 1, L. R. 29/1990
CAPO V
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

Note:
1 Integrata la disciplina del comma 1 da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
2 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese industriali
(programmi 3.2.2. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese industriali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 10.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 12.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, i cui stanziamenti, in termini di competenza, vengono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo:
a) al capitolo 7345 per l' importo di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) al capitolo 7348 per l' importo complessivo di lire 10.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

3. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7548 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1989 e 1990.
6. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
CAPO VII
 Interventi nel settore dell' artigianato e della cooperazione
Art. 54
 Incentivi agli investimenti delle imprese artigiane
(programma 3.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, così come modificato ed integrato dal Capo I della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni per incentivi agli investimenti delle imprese artigianali, secondo la seguente articolazione territoriale:
a) lire 2.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828;
b) lire 1.000 milioni per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.

2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, i cui stanziamenti, in termini di competenza, vengono conseguentemente elevati di pari corrispondente importo:
a) al capitolo 8035 per l' importo di lire 2.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);
b) al capitolo 8037 per l' importo di lire 1.000 milioni per l' anno 1989, per gli interventi di cui al comma 1, lettera b).

4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1989.
5. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, nel settore dell' artigianato, la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8042 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
CAPO VIII
 Interventi nel settore del commercio e del turismo
CAPO IX
 Interventi nel settore dei traffici
CAPO XI
 Trasferimenti agli enti locali
Art. 74
 Finanziamenti straordinari a Comuni
(programmi 1.4.2. e 0.6.2.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Pordenone un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali e dello sport, nonché per altre attività istituzionali.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3390 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Pordenone per la realizzazione di strutture e di iniziative nei settori della cultura, dei servizi sociali e dello sport, nonché per altre attività istituzionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni per l' anno 1989.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di San Quirino un finanziamento straordinario di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991, per l' urbanizzazione dell' area industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale.
4. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3391 (2.1.232.3.08.26.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Quirino per l' urbanizzazione dell' area industriale, e per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
5. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di San Pier d' Isonzo un finanziamento straordinario di lire 400 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di opere di competenza comunale.
6. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3392 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di San Pier d' Isonzo per la realizzazione di opere di competenza comunale >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1989.
7. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Cividale un finanziamento straordinario di lire 500 milioni per l' anno 1989, per la realizzazione di opere ed altre iniziative di competenza comunale da effettuarsi in occasione della mostra dei Longobardi.
8. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 3393 (2.1.232.3.08.15.) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Cividale per la realizzazione di opere ed altre iniziative di competenza comunale da effettuarsi in occasione della mostra dei Longobardi >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al costituendo << Consorzio parco fluviale dello Stella >>, una sovvenzione di lire 50 milioni nell' anno 1989 per le spese di impianto e di avvio del Consorzio stesso. Tale sovvenzione potrà essere erogata in un' unica soluzione ed in via anticipata, salvo l' obbligo di rendicontazione nei termini che verranno stabiliti nel decreto di concessione.
10. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1750 (2.1.154.2.08.29.) con la denominazione << Sovvenzione al << Consorzio parco fluviale dello Stella >> per le spese di impianto e di avvio >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 50 milioni per l' anno 1989.