Art. 73
1. In attuazione della
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e con le modalitā in essa previste all' articolo 66, commi 2 e 3, viene assegnata, per l' anno 1989, alla Comunitā collinare del Friuli la somma di lire 150 milioni per lo svolgimento, nel relativo territorio, delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 45, comma 1, lettera b), in materia di fiere, mostre, mercati e convegni nel campo agricolo e zootecnico e dell' articolo 53, commi 1 e 2, in materia di viabilitā forestale.
3. Per le finalitā di cui ai commi 1 e 2 č autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1989.
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 350 milioni per l' anno 1989. Nella denominazione del precitato capitolo 1773 la locuzione << e alle Comunitā montane >> viene sostituita dalla locuzione << , alle Comunitā montane e alla Comunitā collinare del Friuli >>.