Art. 65
Palazzo del ghiaccio del Piancavallo
(programma 3.4.5.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo - Cellina - Livenza, contributi straordinari nel limite massimo di lire 850 milioni per l' anno 1989 per il finanziamento di tutte le opere eseguite o da eseguirsi per la completa realizzazione del Palazzo del ghiaccio di Piancavallo e annessa foresteria.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 3.4.5. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 8533 (2.1.235.5.10.13) con la denominazione << Contributo straordinario all' Azienda autonoma di soggiorno e turismo di Piancavallo - Cellina - Livenza per le opere eseguite o da eseguirsi per la completa realizzazione del Palazzo del ghiaccio di Piancavallo e annessa foresteria >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 850 milioni per l' anno 1989.